Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

ritardanti di fiamma non sono più autorizzati per la fabbricazione di prodotti. Non è quindi neanche più possibile riciclare le sostanze di questi rifiuti. Per poter controllare dove finiscono questi rifiuti, tali materie plastiche vanno classificate tra i rifiuti speciali. Finora, a tal fine era utilizzato il codice 16 02 15. Lo svantaggio è che questo codice può comprendere un’ampia gamma di rifiuti (ad esempio materie plastiche, condensatori contenenti PCB). In particolare, nell’ambito del rilascio di autorizzazioni per le imprese di smaltimento sarebbe utile disporre di codici differenziati. Su richiesta di vari Cantoni, è quindi proposto un codice separato per le materie plastiche contenenti sostanze pericolose.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

16 08 02 [rs] Catalizzatori esauriti conte- 16 08 02 [rs] Catalizzatori esauriti conte-

nenti metalli di transizione nenti metalli di transizione pericolosi o composti di me- pericolosi o composti di metalli talli di transizione pericolosi. di transizione pericolosi

Ai fini del presente codice

sono considerati metalli di

transizione: scandio, vanadio,

manganese, cobalto, rame,

ittrio, niobio, afnio, tungsteno,

titanio, cromo, ferro, nichel,

zinco, zirconio, molibdeno e

tantalio. La classificazione

come sostanze pericolose

determina quali di questi me-

talli di transizione e composti

di metalli di transizione sono

da considerare pericolosi.]

L’elenco europeo dei rifiuti e l’elenco dei rifiuti dell’OCSE utilizzano definizioni differenti di “metalli di transizione pericolosi”. Ciò suscita difficoltà, in particolare nel traffico transfrontaliero, quando si tratta di stabilire se l’esportazione di determinati catalizzatori è soggetta a notifica o meno. Le interpretazioni e le conclusioni di singoli Stati CE sono difficili da seguire. Per questo motivo si propone di rinunciare alla definizione esplicita conformemente all’elenco europeo dei rifiuti e di basarsi, nella pratica, sulla definizione dell’OCSE.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

17 01 02 Mattoni 17 01 02 Mattoni

Il codice 17 01 01 non era stato ripreso dal catalogo europeo dei rifiuti partendo dal presupposto che i mattoni finiscono tra i rifiuti prevalentemente sotto forma di materiale di demolizione non separato (codice 17 01 07). Siccome nel frattempo i codici dei rifiuti sono utilizzati anche per altre applicazioni al di fuori del settore dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti soggetti a controllo (www.abfall.ch), vari Cantoni hanno segnalato il bisogno di reintrodurre questo codice.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

17 02 01 Scarti di legno impiegato sul 17 02 01 Scarti di legno impiegato sul

cantiere cantiere

Per i rifiuti di legno, l’elenco dei rifiuti riprende sostanzialmente le definizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico. Dalla revisione dell’OIAt del 1° settembre 2007, gli scarti di legno impiegato sul cantiere in generale non sono più considerati combustibile legnoso, bensì legno usato. Il codice 17 02 01 è pertanto obsoleto. I rifiuti di legno dell’allestimento di cantieri rientrano ora nel codice 17 02 97.

30/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493