Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
L’aggiunta di “o destinati ad essere frantumati con tali operazioni” nel titolo del capitolo 19 10 è quindi superflua.
3. Differenze inutili rispetto all’elenco dei rifiuti CE
In alcuni casi sono state introdotte differenze inutili rispetto all’elenco dei rifiuti CE. Queste differenze sono eliminate:
Ordinanza in vigore Modifica proposta
13 05 03 [rs] *Al posto di questo codice, in 13 05 03 [rs] Fanghi dei pozzetti stradali
Svizzera è utilizzato il codice
20 03 06
[CE: Fanghi da collettori]
20 03 06 [rs] Fanghi dei pozzetti stradali 20 03 06 [rs] Rifiuti della pulizia delle fogna-
[CE: rifiuti della pulizia delle ture
fognature]
4. Precisazioni
Le esperienze fatte nell’ambito dell’attuazione del nuovo elenco dei rifiuti introdotto con l’OTRif hanno mostrato che per molte designazioni sono necessarie delle precisazioni per garantire un’esecuzione unitaria.
Ordinanza in vigore Modifica proposta
15 01 10 [rs] Imballaggi contenenti residui 15 01 10 [rs] Imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose o di di sostanze o rifiuti speciali rifiuti speciali o contaminati con proprietà particolarmente da tali sostanze o rifiuti spe- pericolose o contaminati da ciali tali sostanze o rifiuti speciali
L’ordinanza in vigore fa sì che ad esempio i contenitori per oli minerali vuoti e fatti sgocciolare siano considerati rifiuti speciali poiché gli oli usati sono considerati rifiuti speciali. Lo stesso vale per gli imballaggi metallici vuoti di pitture, vernici nonché detergenti e diluenti non alogenati d’uso corrente nelle economie domestiche e nell’artigianato, che spesso costituiscono sostanze pericolose secondo l’ordinanza sui prodotti chimici. Dal punto di vista della protezione dell’ambiente è sproporzionato consegnare questi rifiuti alle imprese di smaltimento autorizzate con moduli di accompagnamento. Lo smaltimento può avvenire anche attraverso la raccolta dei metalli usati. Gli imballaggi di plastica (ad esempio i secchi di pittura vuoti) possono essere smaltiti con i rifiuti urbani.
Rientrano ancora tra i rifiuti speciali gli imballaggi che contenevano prodotti o rifiuti speciali con proprietà particolarmente pericolose. È il caso anche quando i contenitori sono vuoti.
Questi imballaggi devono essere lavati (ad esempio lavaggio dei fusti) o smaltiti separatamente (ad esempio inceneriti). Il criterio “particolarmente pericoloso” ha senso perché in base all’ordinanza sui prodotti chimici questi prodotti non possono essere forniti al pubblico. In caso di fornitura di questi prodotti, l’acquirente deve essere informato in merito alle misure di protezione necessarie e allo smaltimento corretto. Si tratta pertanto di prodotti forniti prevalentemente all’industria e all’artigianato. È quindi esigibile che l’acquirente conosca i simboli di pericolo corrispondenti e riconosca l’imballaggio vuoto come rifiuto speciale. L’imballaggio è infatti contrassegnato con questi simboli di pericolo.
Ordinanza in vigore Modifica proposta
16 02 96 [rs] Componenti di plastica, contenenti sostanze pericolose, rimossi da apparecchiature fuori uso
Nell’ambito del trattamento di apparecchi elettrici ed elettronici sono liberate anche frazioni di plastica contenenti ritardanti di fiamma bromurati. Secondo l’ORRPChim, alcuni di questi
29/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493