Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

Art. 20 Garanzia dei costi di smaltimento

Le prescrizioni della Comunità europea prevedono che in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti sia costituita una garanzia finanziaria. Su richiesta dell’esportatore, la garanzia può anche essere depositata presso l’UFAM. In caso di ritorno dei rifiuti per insolvenza

dell’esportatore, per l’UFAM è determinante avere accesso diretto alla garanzia, se necessario. Ciò è tuttavia possibile solo per le promesse di prestazione di natura astratta (garanzie bancarie, assicurazioni), indipendenti dal negozio di base garantito. Le fideiussioni hanno invece carattere accessorio: presuppongono l’esistenza di un debito principale. Se bisogna procedere a uno smaltimento rapido, ad esempio per motivi di sicurezza, non si può aspettare il completamento degli accertamenti necessari e la liberazione della garanzia. L’articolo 20 capoverso 2 è precisato nel senso che la garanzia deve essere fornita sotto forma di garanzia bancaria o assicurazione.

Sezione 3: Importazione

Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso

I requisiti concernenti l’importazione sono stati definiti in modo speculare a quelli concernenti l’esportazione, per quanto possibile e sensato.

In analogia alle disposizioni relative all’esportazione, è vietato anche importare rifiuti destinati al conferimento diretto in discariche a cielo aperto (cpv. 1 lett. b). La pianificazione dei rifiuti dei Cantoni comprende lo smaltimento dei rifiuti entro i confini nazionali. Non sono previste importazioni di rifiuti destinati al deposito definitivo. La creazione di discariche va pianificata a lungo termine. In Svizzera l’apertura di nuove discariche è difficile da realizzare politicamente a causa delle condizioni territoriali. Il volume delle discariche svizzere è quindi limitato. In determinate regioni (Svizzera occidentale e Ticino), il volume delle discariche disponibile è scarso già oggi. È quindi corretto non ammettere rifiuti provenienti dall’estero ai fini del deposito definitivo diretto in discariche svizzere. Di norma, il fatto che i rifiuti siano depositati in Svizzera invece che all’estero e che siano necessari lunghi trasporti non comporta neanche vantaggi ecologici. Nell’aprile 2008, con la stessa motivazione il Tribunale amministrativo federale ha pertanto confermato una decisione dell’UFAM di vietare l’importazione di rifiuti contenenti amianto destinati a discariche svizzere.

Se eccezionalmente sono esportati rifiuti urbani destinati all’incenerimento, le scorie risultanti possono essere reintrodotte e depositate in Svizzera a condizione che la ripresa sia stata richiesta nella domanda di esportazione.

Il capoverso 1 lettera c corrisponde alla seconda parte del periodo del precedente capoverso 1 lettera b.

In caso di importazioni di rifiuti il cui smaltimento è di competenza dei Cantoni, i Cantoni devono ora verificare espressamente se l’importazione prevista non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti (cpv. 1 lett. d).

Il capoverso 1 lettera e corrisponde alla prima parte del periodo del precedente capoverso 1 lettera b.

Il capoverso 1 lettera f corrisponde al precedente capoverso 1 lettera a.

Il capoverso 1 lettera g corrisponde sostanzialmente al precedente capoverso 1 lettera d.

L’ultima parte del periodo relativa alla conferma della validità dei contratti è stata soppressa. Si parte dal presupposto che i contratti siano validi.

Art. 24 Limitazione della durata del consenso

In base alla decisione OCSE è possibile autorizzare spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al riciclaggio per un periodo fino a tre anni, a condizione che l’autorità competente notifichi l’impresa interessata all’OCSE quale cosiddetto impianto di riciclaggio con

un’autorizzazione generale di importazione. Finora, questa disposizione era contemplata nell’OTRif solo per l’esportazione. L’introduzione della cosiddetta autorizzazione generale di

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