Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
Nell’ambito della modifica dell’OTR
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni.
6.3 Ripercussioni per l’economia Nell’ambito della revisione dell’OTRif
L’economia approfitta in misura significativa dell’armonizzazioni delle procedure amministrative con quelle della Comunità europea. Soprattutto la notifica alle autorità permette alle imprese di smaltimento netti risparmi di denaro e di tempo in molti casi. In particolare per molti piccoli Stati CE, il traffico tra le autorità competenti è più semplice che per le singole imprese private già per motivi linguistici. Con la concretizzazione delle condizioni per l’esportazione e l’importazione di rifiuti, per l’economia è creata la certezza del diritto necessaria per orientare le proprie attività. Grazie alle buone relazioni internazionali dell’UFAM con le aziende europee partner e alla partecipazione attiva negli organismi corrispondenti, la Svizzera può influenzare favorevolmente l’attuazione del regolamento CE nei singoli Stati partner, cercando così di ottenere agevolazioni per l’economia svizzera di esportazione di rifiuti. L’obbligo della notifica completa elettronica dei dati non dovrebbe rappresentare un onere supplementare per le moderne PMI. Nella banca dati VeVA-Online della Confederazione sono iscritte circa 100 000 aziende fornitrici di rifiuti speciali. Ogni anno, queste aziende forniscono circa 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Di questi, approssimativamente il 15 per cento è esportato mediante circa 650 autorizzazioni dell’UFAM. Complessivamente, ogni anno l’UFAM elabora più di 1000 domande di esportazione, importazione e transito e la tendenza è in netto rialzo.
Nell’ambito della modifica dell’OTR
La modifica dell’ordinanza ha delle ripercussioni sull’economia nel senso che i rifiuti fortemente contaminati non potranno più essere depositati senza alcun trattamento. Di conseguenza cambieranno i flussi di rifiuti che oggi finiscono direttamente in discarica. Si farà sempre più ricorso alle tecnologie di trattamento: potrà così essere attuato in modo più sistematico anche l’obbligo di riciclaggio previsto già oggi nell’OTR e sarà compiuto un altro passo dalla gestione di rifiuti verso la gestione di materie prime secondarie. Naturalmente, cambieranno le vie di smaltimento: i gestori di impianti di trattamento dovranno trattare maggiori quantità di rifiuti. È probabile che in futuro saranno create più capacità di trattamento. Ai gestori di discariche le nuove disposizioni offrono la garanzia che in caso di attuazione corretta i rischi legati alla discarica saranno calcolabili. Si risparmieranno così onerosi risanamenti e a medio termine anche la fase postoperativa della discarica risulterà più controllabile, breve e di conseguenza economica. Nel complesso, però, praticamente l’economia non subirà maggiori costi degni di nota.
Parte 2: Commento alle singole modifiche
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Nel traffico transfrontaliero, i sottoprodotti di origine animale rientrano nel campo
d’applicazione sia dell’OTRif che dell’ordinanza del 23 giugno 2004 concernente
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA). La procedura prescritta dall’OESA tiene sufficientemente conto dello smaltimento rispettoso dell’ambiente. Per evitare doppioni, per i rifiuti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OESA si può rinunciare alla procedura di notifica conformemente all’OTRif (art. 1 cpv. 3 lett. d). Questa suddivisione del campo d’applicazione è applicata anche nella CE. Si potrà così rinunciare anche a onerose armonizzazioni delle procedure tra le autorità. L’articolo 1 capoverso 4 lettera c può quindi essere abrogato. Anche per il traffico di rifiuti in Svizzera, la delimitazione proposta indica chiaramente se deve essere applicata la procedura di controllo dell’OESA o quella dell’OTRif.
9/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493