Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
Il capitolo sulle discariche per sostanze residue è stato ristrutturato (seguendo la struttura dei capitoli sulle discariche per materiali inerti e sulle discariche reattore) e il suo contenuto è stato riveduto e semplificato. Non sono stati definiti nuovi requisiti per le sostanze residue a livello contenutistico, ma sono state formulate in modo più chiaro e inequivocabile le disposizioni già in vigore, basate sulle linee direttive. Non dimentichiamo che la discarica per sostanze residue è pensata per i rifiuti metallici,
inorganici e difficilmente solubili. Dapprima sono quindi definiti anche qui i rifiuti che possono essere depositati nelle discariche per sostanze residue. Alla lettera c occorre ricordare che benché i materiali inerti rispettino i requisiti di qualità delle sostanze residue non ha senso riempire il prezioso e costoso volume delle discariche per sostanze residue con materiali inerti. Spetterà ai servizi cantonali stabilire una limitazione nelle autorizzazioni di esercizio per le discariche per sostanze residue.
Cifra 21
I rifiuti considerati sostanze residue sono menzionati in un elenco esaustivo e per tutti occorre provare che soddisfano i requisiti stabiliti. Le sostanze residue sono rifiuti che a causa del loro elevato tenore di metalli pesanti vanno sottoposti a pretrattamento in modo da renderli chimicamente e meccanicamente stabili: si tratta cioè di rifiuti metallici, inorganici e difficilmente solubili. La valutazione per stabilire se i tre generi di rifiuti elencati soddisfano i criteri di qualità delle sostanze residue deve basarsi sui dati dei test di eluizione e sui dati relativi alla composizione organica. Le limitazioni relative ai parametri organici devono impedire che nelle discariche per sostanze residue sostanze chimiche organiche provochino reazioni incontrollate. Da notare che con la presente modifica dell’OTR non è ancora stabilito un valore limite per la diossina nell’ambito del deposito definitivo superficiale di rifiuti. Con il deposito definitivo di ceneri dei filtri cementate e lavate con acidi, nelle discariche per sostanze residue finiscono carichi di diossina che possono provocare reazioni chimiche organiche (ad esempio materiale di scavo contaminato con olio).
I requisiti delle sostanze residue menzionati al capoverso 2 devono essere rispettati cumulativamente per i tre generi di rifiuti. La limitazione del tenore di sali solubili al due per cento in peso equivale a limitare il tenore di composti idrosolubili. La condizione di cui alla lettera b deve garantire che non possano essere liberate tra l’altro sostanze esplosive, ad esempio idrogeno. Le sostanze residue depositate devono presentare una forma chimicamente stabile, non reattiva, per evitare reazioni chimiche incontrollate. I requisiti dell’eluito delle sostanze residue restano invariati. Per principio, il percolato prodotto dalle discariche per sostanze residue deve poter essere immesso nelle acque senza ulteriori trattamenti. Di norma, i valori limite scaturiscono dalle precedenti condizioni sull’immissione di acque di rifiuto.
Oltre al rispetto dei valori limiti per gli inquinanti, l’eluito deve superare un test di tossicità. Anche questo è già previsto dall’OTR in vigore.
Al capoverso 3, per i residui del trattamento chimico superficiale dei metalli sono definiti valori limite per le sostanze solide per parametri organici, che corrispondono ai valori limite dei materiali inerti. Solo così è possibile garantire che nelle discariche per sostanze residue non si verifichino reazioni chimiche organiche non previste per questo tipo di discarica ed eventualmente una mobilitazione incontrollata di diossine e metalli pesanti.
Cifra 3
Anche per le discariche reattore sono dapprima definiti in generale i rifiuti che possono sostanzialmente essere depositati.
Cifra 31
Al capoverso 1 sono menzionati in un elenco esaustivo cinque generi di rifiuti, che possono essere depositati nelle discariche reattore (senza compartimento per scorie) senza ulteriori prove. Le esperienze fatte finora in relazione alla composizione di questi rifiuti consentono il deposito definitivo diretto in un “compartimento reattore”. I rifiuti prodotti in caso di piena o incendio devono essere sottoposti a una cernita grossolana prima di un eventuale deposito definitivo. Oggetti grandi, come frigoriferi, piani di cottura o congelatori, vanno smontati e smaltiti separatamente. Alla lettera e, per rifiuti edili di materiali compositi non combustibili
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