Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

che da parte dello Stato, in particolare per lo smaltimento dei cosiddetti rifiuti di massa. Questi rifiuti sono oggetto della pianificazione dei rifiuti imposta ai Cantoni secondo l’OTR. Di norma si tratta anche di rifiuti difficilmente accatastabili, che in caso di deposito intermedio si tradurrebbero rapidamente in costi elevati, notevoli problemi di spazio e difficoltà igieniche. La garanzia della sicurezza e dell’autonomia dello smaltimento è quindi particolarmente importante: per questi rifiuti di massa, essa fa parte della dotazione di base dello Stato, come ad esempio anche la rete stradale, l’infrastruttura delle telecomunicazioni e il corpo dei pompieri. Può assumere rilievo in particolare in caso di pandemia (ad esempio di influenza aviaria), poiché in base alle disposizioni internazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti le frontiere possono essere chiuse ai rifiuti sensibili dall’oggi al domani.

Il gruppo di lavoro d’esame preliminare dell’UFAM, composto da rappresentanti dei Cantoni, dei produttori di rifiuti e degli smaltitori, era quindi perlopiù concorde nel dire che è adeguato smaltire i seguenti rifiuti per principio entro i confini nazionali e mantenere l’infrastruttura necessaria a tal fine: rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché rifiuti edili combustibili non selezionati. Tra i rifiuti edili combustibili non selezionati rientrano i rifiuti simili ai rifiuti urbani o i rifiuti edili non selezionati provenienti da demolizioni, suddivisi in frazioni organica e minerale in un impianto di cernita. In base alla variante 1, l’esportazione dei rifiuti menzionati sopra è sostanzialmente vietata. Sono possibili deroghe solo se lo smaltimento in Svizzera non è possibile (ad esempio in caso di chiusura temporanea di impianti). Ovviamente, una cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti deve essere possibile anche in futuro grazie a una prassi di autorizzazione flessibile. Ciò ha sicuramente senso anche dal profilo ecologico se si considerano le distanze di trasporto brevi (principio della vicinanza). Resta possibile anche l’esportazione di scorie dell’incenerimento dei rifiuti da rifiuti urbani importati.

Rispetto alla prassi attuale, è abrogata la limitazione dell’esportazione di rifiuti speciali. Oggi, il richiedente deve provare che lo smaltimento entro i confini nazionali non è possibile o non ha senso. L’UFAM rilascia un’autorizzazione solo se la capacità di trattamento in Svizzera non è disponibile o non è sufficiente oppure se lo smaltimento in Svizzera non ha senso per motivi finanziari o tecnici (ad esempio costi superiori del 30%).

La prassi ha mostrato che in un contesto di mercato dinamico, salvo per i rifiuti di massa, per l’autorità esecutiva è molto difficile rilevare le capacità disponibili e quindi la sicurezza dello smaltimento. Se le capacità disponibili sono solo in parte sufficienti, le autorizzazioni

all’esportazione dovrebbero essere contingentate fino alla piena utilizzazione della capacità svizzere. Ciò potrebbe però essere realizzato in modo corretto e trasparente solo con un onere sproporzionato.

Il calcolo dei costi dello smaltimento in Svizzera e all’estero è molto complesso e inaffidabile. Molte imprese sono infatti in grado di presentare offerte molto vantaggiose per raggiungere la piena utilizzazione dell’impianto o lasciare inutilizzata la capacità disponibile. L’efficacia del criterio applicato finora di un costo all’estero inferiore almeno del 30 per cento suscita da tempo perplessità da più parti.

L’abrogazione delle limitazioni all’esportazione di rifiuti speciali tiene conto anche della crescente internazionalizzazione nell’ambito dello smaltimento di rifiuti industriali. Spesso, impianti specializzati con una tecnica moderna possono lavorare in modo efficiente e offrire quindi un trattamento vantaggioso solo con i rifiuti provenienti da un bacino di utenza più ampio. L’esportazione di rifiuti speciali deve però sempre essere autorizzata dall’UFAM.

L’autorizzazione è rilasciata solo se lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente. Lo smaltimento deve corrispondere allo stato della tecnica in Svizzera.

La variante 2 propone di vietare anche l’esportazione di rifiuti di legno oltre ai rifiuti della variante 1, se è possibile smaltirli in Svizzera. Nel 2007 sono state esportate dalla Svizzera 470 000 tonnellate di legno usato, la maggior parte (360 000 tonnellate) per la fabbricazione

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