Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

importazione permette di ridurre l’onere amministrativo per i richiedenti e le autorità. Questa agevolazione si rivolge a impianti specializzati, che devono coprire una quota importante delle loro capacità di trattamento con rifiuti importati. Deve trattarsi di metodi definitivi. Non sono considerati metodi di riciclaggio definitivi ad esempio i depositi intermedi.

L’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata dall’UFAM, dopo aver sentito il parere dei Cantoni.

Sezione 4: Transito

Art. 29 Controllo al momento del transito

Per vari gruppi di rifiuti, la Svizzera ha emanato disposizioni più severe rispetto ai Paesi limitrofi. Queste disposizioni riguardano certi rifiuti destinati al riciclaggio menzionati nella lista verde dell’OCSE o nell’allegato IX della Convenzione di Basilea, che in base alle prescrizioni degli Stati interessati possono essere spediti senza autorizzazione. Secondo la nuova formulazione, è possibile rinunciare a una notifica in caso di transito di rifiuti soggetti a controllo solo in Svizzera (cpv. 1). La disposizione in vigore attualmente non può essere attuata in modo efficiente poiché molti spedizionieri stranieri, che effettuano solo transiti, non conoscono le disposizioni svizzere specifiche.

Sezione 5: Notifica ed etichettatura

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

Secondo la decisione OCSE e ll’OTRif in vigore, i rifiuti che possono essere spediti senza autorizzazione devono essere accompagnati dai dati necessari. La normativa CE esige un modulo specifico a tal fine. Chi esporta questi rifiuti dalla Svizzera o li importa in Svizzera è pertanto tenuto a utilizzare questo modulo della Comunità europea. Per coerenza, tale requisito è ripreso nella legislazione svizzera (cpv. 8). Si eviterà così che gli esportatori si orientino all’OTRif ignorando che la CE applica prescrizioni più severe.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

Siccome all’articolo 12 capoverso 3 le imprese di smaltimento sono obbligate a registrare la notifica dei rifiuti speciali ricevuti on line, viene meno il compito dei Cantoni di immettere le notifiche scritte nella banca dati elettronica previsto al vecchio capoverso 3.

Nel traffico transfrontaliero di rifiuti, l’esecuzione è di competenza dell’UFAM e degli uffici doganali. Il precedente capoverso 4 prescrive un sostegno degli uffici doganali da parte delle autorità cantonali nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti. In pratica, però, il controllo è svolto prevalentemente mediante ispezione della merce. Il testo modificato del capoverso 4 (ora cpv. 3) amplia leggermente i compiti rispecchiando la prassi già attuata.

Nell’ambito di campagne di controllo o in singoli casi, l’UFAM e gli uffici doganali possono così fare appello al know-how delle autorità esecutive cantonali. È quindi opportuno che sia l’autorità competente per il territorio in questione a svolgere il compito. Di norma si tratta dei Cantoni di Confine sul cui territorio si trovano gli uffici doganali.

Se durante i controlli dei trasporti di rifiuti da parte delle autorità competenti in Svizzera o all’estero emerge che l’esportazione è avvenuta illegalmente, i rifiuti devono essere ritornati nello Stato di spedizione d’intesa con le autorità interessate. La consegna resta bloccata presso l’ufficio doganale fintanto che l’autorità competente nello Stato di spedizione non ha deciso lo smaltimento. L’autorità deve assicurarsi che i rifiuti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e conforme alle prescrizioni. Sono ora disciplinati chiaramente i compiti

dell’UFAM e dei Cantoni. L’UFAM resta l’interlocutore degli uffici doganali o delle autorità straniere e deve approvare definitivamente un eventuale ritorno. Chiarisce la situazione con gli uffici doganali svizzeri e stranieri, ordina fotografie ed eventualmente un rapporto e decide in merito a un eventuale ritorno dei rifiuti. A seconda della situazione, la decisione è presa d’intesa con l’autorità straniera competente. Se i rifiuti sono ritornati in Svizzera, l’UFAM ha bisogno del sostegno dei Cantoni per poter garantire che i rifiuti siano smaltiti nel rispetto

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