Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
dell’ambiente. I Cantoni competenti devono dare istruzioni all’esportatore di ritornare i rifiuti al mittente o di consegnarli a un’impresa di smaltimento autorizzata (cpv. 4). I Cantoni sorvegliano il ritorno e lo smaltimento dei rifiuti. Un’eventuale denuncia spetta al Cantone. I delitti nel traffico transfrontaliero di rifiuti per cui non è previsto nessun ritorno di rifiuti in Svizzera sono invece perseguiti dall’UFAM.
Il ritorno dei rifiuti è di competenza del Cantone da cui provengono i rifiuti. Se l’origine dei rifiuti non è nota o i rifiuti provengono da più Cantoni, la competenza spetta al Cantone in cui ha il proprio domicilio o la sede della ditta il detentore dei rifiuti. Se il detentore ha il proprio domicilio o la sede della ditta all’estero, la competenza spetta al Cantone da cui sono stati esportati i rifiuti, e cioè al Cantone sul cui territorio si trova l’ufficio doganale attraverso il quale dovevano essere esportati o sono stati esportati i rifiuti (cpv. 5).
Art. 43 Compiti degli uffici doganali
Le prescrizioni CE prevedono che in caso di sospetto di spedizione illegale di rifiuti la consegna sia bloccata in dogana e le autorità competenti degli Stati interessati informate. Queste ultime decidono in merito al seguito della procedura. Questa prassi permette di ottenere informazioni mirate per confermare o smentire il sospetto. Se i rifiuti devono essere ritornati, l’autorità competente può assicurarsi che i rifiuti siano smaltiti correttamente. Si evita così che i rifiuti siano spediti illegalmente attraverso un altro ufficio doganale. La Svizzera adotta questa prassi. La dogana informa l’UFAM (cpv. 3). In caso di ritorno, l’UFAM assegna il caso al Cantone interessato.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Allegato 3 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Nell’ambito della presente revisione dell’OTRif è modificata l’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR).
Parte 3: Modifica del diritto vigente
Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR)
1. Obiettivo
La presente modifica dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) stabilisce i criteri tuttora mancanti per il conferimento in discarica dei rifiuti. La Confederazione intende così reagire al radicale mutamento della gestione dei rifiuti negli ultimi 20 anni (ad esempio trattamento integrale dei rifiuti urbani, forte aumento del materiale di scavo contaminato). Anche nella situazione mutata è prevista l’applicazione sistematica dell’approccio improntato ai rischi delle linee direttive per la gestione dei rifiuti (1986) e del commento all’OTR (1988). L’obiettivo è di promuovere il riciclaggio dei rifiuti e migliorare la qualità dei rifiuti destinati alle discariche, mediante trattamento, in modo da avvicinarsi, a medio termine, all’obiettivo generale della gestione dei rifiuti in Svizzera, e cioè l’idoneità dei rifiuti al deposito finale. Sono così create le premesse affinché in linea di massima siano depositati nelle discariche unicamente rifiuti trattati. In singoli casi giustificati come pure per il materiale di scavo non contaminato sono tuttavia opportune delle deroghe. Questi requisiti chiari in materia di deposito finale dei rifiuti devono inoltre contribuire a un’esecuzione unitaria a livello delle discariche in Svizzera.
2. Situazione iniziale
La modifica dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) prende spunto dagli sviluppi intervenuti nel settore dei rifiuti dalla sua entrata in vigore nel 1990 e dal crescente numero di risanamenti di siti contaminati e progetti di ingegneria civile con grandi volumi di materiale di scavo in parte molto contaminato. Con questa modifica dell’ordinanza non s’intende però modificare radicalmente la politica in materia di rifiuti conferiti in discarica. Sono numerosi gli elementi col-
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