Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
4. Basi giuridiche della revisione
4.1 OTRif
Secondo gli articoli 30f e 30g LPAmb, come pure in applicazione della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti.
4.2 OTR
L’articolo 30h LPAmb attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni tecniche e organizzative concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti (impianti di trattamento). Oggi l’OTR contiene prescrizioni per le discariche, il deposito intermedio, gli impianti d’incenerimento dei rifiuti e gli impianti di compostaggio.
5. Rapporto con la legislazione europea
5.1 OTRif
Sulla scorta delle esperienze fatte dall’introduzione dell’OTRif il 1° gennaio 2006 e del nuovo regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti il 12 luglio 2007, l’OTRif è armonizzata in numerosi punti con le disposizioni della Comunità europea. La procedura amministrativa è così unificata e di conseguenza semplificata in particolare anche per le imprese di smaltimento svizzere.
Il nuovo regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti concede alle autorità dello Stato di spedizione più possibilità per sollevare obiezioni contro il trasporto dei rifiuti. La prassi della CE si avvicina così a quella svizzera. Particolare rilievo è assunto dall’autarchia dello smaltimento, dal principio della vicinanza, dal primato del riciclaggio o dalla tecnica disponibile. In base a questi principi, l’Austria ha ad esempio vietato per legge l’importazione di rifiuti contenenti amianto destinati a discariche superficiali. A differenza della variante del divieto
dell’esportazione di legno usato qui proposta, gli Stati membri della CE puntano prevalentemente su misure d’incentivazione nell’ambito della politica energetica o in materia di CO2.
Il passaggio a metodi di prova elettronici è in pieno corso anche in altri Paesi europei. In Germania, ad esempio, per i rifiuti speciali a partire dal 2011 è ammessa solo la forma elettronica e sono addirittura in atto sforzi per un sistema elettronico unitario in tutta la CE.
5.2 OTR
Nella direttiva europea 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sono formulati principi concernenti il deposito definitivo di rifiuti paragonabili a quelli del diritto svizzero, e cioè: “L’interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana. È necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. A tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati. Tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili.” Un comitato tecnico è incaricato di elaborare criteri di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica. Come in Svizzera, anche nella CE dovranno essere destinati a deposito definitivo solo rifiuti trattati. Anche nella CE sono previsti tre tipi di discarica, vi è tuttavia una differenza rispetto alla Svizzera, dove le discariche per rifiuti speciali sono state soppresse dal catalogo delle discariche già nel 1990. Nella decisione del Consiglio CE del 19 dicembre 2002 sono stati definiti criteri per i rifiuti conferiti in discarica. Questi criteri non sono direttamente paragonabili ai criteri svizzeri esistenti o nuovi, ma anche la direttiva CE contempla un elenco positivo: in altre parole, i rifiuti che figurano su questo elenco possono essere depositati senza ulteriori analisi chimiche. Questo sistema è però stato applicato solo alle discariche per materiali inerti. D’altro canto, la CE ha adottato valori limite dell’eluito per parametri inorganici per tutti e tre i tipi di discarica. Per alcuni parametri organici, nella direttiva CE esistono valori limite del tenore totale, come previsto nel presente progetto. Il presente disegno va però più in là, nel senso che punta su valori limite del tenore totale prevalentemente per motivi di costi e di praticabilità. Questi valori sono tuttavia stati derivati scientificamente da valori dell’eluito basati sul collaudato approccio improntato ai rischi dell’OTR del
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