Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
InertstoffdeponieInertstoffdeponieInertstoffdeponieInertstoffdeponie ReststoffdeponieReststoffdeponieReststoffdeponieReststoffdeponie ReaktordeponieReaktordeponieReaktordeponieReaktordeponie
Triage: Grenzwerte für Abfallstoffe (Triage: Grenzwerte für Abfallstoffe (Triage: Grenzwerte für Abfallstoffe (Triage: Grenzwerte für Abfallstoffe (Anorganika, Organika)Anorganika, Organika)Anorganika, Organika)Anorganika, Organika)
unverschmutzterunverschmutzterunverschmutzterunverschmutzter übrigeübrigeübrigeübrige übrigeübrigeübrigeübrige
InertstoffeInertstoffeInertstoffeInertstoffe ReststoffeReststoffeReststoffeReststoffe SchlackeSchlackeSchlackeSchlacke ReaktorstoffeReaktorstoffeReaktorstoffeReaktorstoffe
AushubAushubAushubAushub
ex-Zone Sex-Zone Sex-Zone Sex-Zone S status quostatus quostatus quostatus quo status quostatus quostatus quostatus quo status quostatus quostatus quostatus quo status quostatus quostatus quostatus quo
StandortanforderungenStandortanforderungenStandortanforderungenStandortanforderungen
AA BB CC DD EE AAA BBB CCC DDD EEE
VASA-Revision 1.1.2009VASA-Revision 1.1.2009VASA-Revision 1.1.2009VASA-Revision 1.1.2009 TVA-Änderung 2008TVA-Änderung 2008TVA-Änderung 2008TVA-Änderung 2008
Fig. 3: Panoramica del piano delle discariche 2008
Con la riformulazione dell’allegato sono anche stati ristrutturati i contenuti relativi ai singoli tipi di discarica: le singole cifre sono così state impostate in base alla stessa struttura per agevolare la comprensione e la visione d’insieme. Dapprima è definito ciò che può essere depositato nei vari tipi di discarica e poi è riportato un elenco di rifiuti depositabili senza prove chimiche. Per tutti gli altri rifiuti devono essere fornite prove analitiche del rispetto dei requisiti corrispondenti al tipo di discarica a cui sono destinati. I corrispondenti valori limite sono stati calcolati scientificamente, soddisfano i requisiti delle linee direttive e sono sostanzialmente armonizzati anche con l’ordinanza sui siti contaminati (OSiti).
Per definire requisiti scientifici sono calcolati valori limite per le sostanze in base ai valori di concentrazione dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, 26 agosto 1998) nonché della direttiva sui test di eluizione secondo l’ordinanza sui siti contaminati (2000) attraverso il principio del cosiddetto test di eluizione virtuale. Attraverso il legame con i valori di concentrazione dell’OSiti, i valori limite per le sostanze solide sono basati sui rischi, dato che i valori di concentrazione dell’OSiti rappresentano valori dell’acqua potabile basati sulla tossicità secondo l’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, 26 giugno 1995) e, dove mancano, principi riconosciuti a livello internazionale. Questi valori dell’acqua potabile corrispondono quale ordine di grandezza agli obiettivi di qualità delle acque dei fiumi, ma possono essere estesi in modo relativamente semplice nonché scientificamente fondato e attuale a un numero nettamente più elevato di sostanze che assumono rilievo per i rifiuti. Il decuplo dei valori dell’acqua potabile corrisponde a sua volta all’ordine di grandezza delle condizioni d’immissione dell’ordinanza sull’immissione delle acque di rifiuto, abrogata nel 1998. Questo sistema basato sulla tossicità era già stato utilizzato per calcolare i valori limite per le sostanze solide o i rifiuti nell’OTR in vigore e negli aiuti all’esecuzione che la concretizzano:
• materiali inerti (OTR 1990): le concentrazioni di inquinanti nell’eluito dei materiali inerti
corrispondono al valore di concentrazione dell’OSiti;
• sostanze residue (OTR 1990): le concentrazioni di inquinanti nell’eluito delle sostanze
residue corrispondono a dieci volte il valore di concentrazione dell’OSiti;
• materiale T (materiale di scavo tollerabile secondo la direttiva per il riciclaggio, il tratta-
mento e il deposito di materiale di scavo (direttiva sul materiale di scavo 1999)): le concentrazioni di inquinanti nell’eluito del materiale T corrispondono al 50 per cento circa del valore di concentrazione.
22/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493