Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

Parte 1: Commenti generali

1. Situazione iniziale

La nuova ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) è in vigore dal 1° gennaio 2006. Nell’ambito dell’esecuzione dell’OTRif, i Cantoni e la Confederazione hanno rilevato singoli problemi o lacune da eliminare. L’articolo 39 OTRif prevede l’elaborazione di un aiuto all’esecuzione del DATEC, che stabilisca i criteri per l’esportazione di rifiuti speciali nonché di scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). Siccome però nel frattempo il bisogno di concretizzazione si è esteso ad altri generi di rifiuti nonché all’importazione di rifiuti, occorre una regolamentazione a livello dell’ordinanza. Una revisione dell’OTRif s’impone anche a causa del nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti della Comunità europea, entrato in vigore il 12 luglio 2007, che rende necessari adeguamenti del diritto svizzero nell’ambito del traffico transfrontaliero con la CE. L’OTRif deve essere armonizzata il più possibile con il regolamento europeo, allo scopo di eliminare il più possibile gli ostacoli al commercio per le imprese svizzere di smaltimento.

Le principali modifiche dell’OTRif possono essere riassunte come segue:

1.1 Agevolazione dello smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche

1.2 Mancanza di termini per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo

1.3 Mancanza di disposizioni per i nuovi Stati membri della CE che non sono membri

dell’OCSE (Bulgaria, Romania) in conformità con la Convenzione di Basilea

1.4 Criteri per l’autorizzazione all’esportazione e all’importazione di rifiuti da parte

dell’UFAM e di conseguenza concretizzazione dell’articolo 30 LPAmb, che prevede lo smaltimento dei rifiuti entro i confini nazionali, per quanto possibile e ragionevole

1.5 Obbligo di utilizzare VeVA-Online per la notifica delle esportazioni e le altre notifiche

1.6 Notifica alle autorità, adeguamento alla prassi CE

1.7 Possibilità di un’autorizzazione triennale anche per l’importazione secondo le disposi-

zioni OCSE

1.8 Basi per migliorare i controlli doganali (responsabilità dei Cantoni in caso di ritorno)

1.1 Agevolazione per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie dome-

stiche

Grazie ai metodi di smaltimento utilizzati oggi in Svizzera, determinati rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche (ad esempio generatori aerosol, piccoli contenitori di pittura utilizzati nell’ambito del “fai da te”, oli eterici) possono essere smaltiti senza problemi, in piccole quantità, assieme ai rifiuti urbani. Questa regolamentazione dovrebbe fugare i dubbi esistenti finora sull’obbligo o meno di smaltire questi rifiuti con i rifiuti speciali.

1.2 Termini per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo

L’ordinanza in vigore stabilisce un termine di 30 giorni per l’inoltre delle notifiche dei rifiuti speciali ricevuti. Deve essere previsto lo stesso termine per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo, da presentare annualmente.

1.3 Disposizioni complementari per gli Stati CE non membri dell’OCSE

Nuovi Stati membri della CE come la Romania o la Bulgaria non sono membri dell’OCSE. In base al diritto svizzero in vigore non possono essere esportati rifiuti verso questi Stati. Questa disparità di trattamento di Stati CE va eliminata.

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