Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
s’intendono ad esempio pannelli di cartongesso o materiali da costruzione in argilla e canna. Tutti gli altri rifiuti, non menzionati espressamente al capoverso 1, devono provare che sono rispettati i valori limite (tenori totali) per i parametri organici e inorganici. I valori limite per le sostanze solide per i parametri organici sono stati calcolati come descritto nell’introduzione alla modifica del presente allegato. I valori limite per i metalli pesanti corrispondono ai valori limite per il compartimento per scorie e rappresentano tenori massimi di metalli pesanti delle moderne scorie.
Cifra 32
Alla cifra 32 è disciplinato il deposito definitivo di rifiuti in compartimenti per scorie. Questi rifiuti possono essere depositati solo a condizione che sia escluso uno scambio di sostanze con altri rifiuti. I cinque generi di rifiuti menzionati al capoverso 1 – scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, vetro da schermo, residui vetrificati, scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti speciali e ceneri dei filtri lavate con acidi – possono essere depositati direttamente nei compartimenti per scorie senza ulteriori prove. Tutti questi rifiuti sono simili alle scorie. La loro composizione esclude reazioni impreviste nel corpo della discarica.
Per le scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, menzionate alla lettera a, è introdotto un requisito relativo all’estrazione dei rottami di ferro e metalli non ferrosi. La quota di metallo particolato (pezzi di metallo) dopo l’estrazione dei rottami può ancora essere del due per cento in peso. In questo modo si vuole garantire che, dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, tutte le scorie in Svizzera siano sottoposte a estrazione dei rottami in base allo stato della tecnica. Solo così sarà possibile tener conto di entrambi gli obiettivi della gestione svizzera dei rifiuti, il risparmio delle risorse e la chiusura dei cicli. Occorre precisare che negli ultimi anni con l’estrazione dei rottami dalle scorie sono stati guadagnati molti soldi grazie ai prezzi elevati delle materie prime e di conseguenza in molti luoghi in Svizzera l’estrazione dei rottami è già svolta in appositi impianti direttamente presso gli impianti d’incenerimento o le discariche. Con l’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, l’Ufficio federale emanerà una direttiva dettagliata su come prelevare campioni di scorie e determinare il tenore residuo di metalli. Deve essere elaborato un metodo semplice, economico e solido, in collaborazione con esperti autorevoli.
I generi di rifiuti elencati in modo esaustivo al capoverso 2, come rivestimenti di forni, fanghi di idrossidi di Ca e Al, sabbie e scorie decantate in fonderie nonché materiale non combustibile raccolto nei parapalle, devono rispettare dei requisiti relativi al tenore di metalli pesanti (tenori totali). Questi valori corrispondono alla composizione media delle scorie in Svizzera.
Cifra 4
Alla cifra 4 sono riassunte le prove valevoli per tutti e tre i tipi di discarica.
Secondo il capoverso 1, le autorità competenti devono stabilire i parametri da determinare analiticamente di volta in volta. Si tratta dei parametri per cui non sono escluse contaminazione a causa del genere e dell’origine dei rifiuti. L’onere delle analisi è così limitato allo stretto necessario.
L’elenco dei valori limite proposto comprende inquinanti presenti nei rifiuti da depositare nel 90 per cento circa dei casi. Ciò non significa che gli altri gruppi di inquinanti non esistano, però non ha molto senso fissare dei valori limite per migliaia di composti organici nell’OTR. Secondo il capoverso 2, per le sostanze pericolose per l’ambiente per le quali non sono definiti valori limite, l’autorità competente stabilisce valori limite di volta in volta con
l’approvazione dell’Ufficio federale. In proposito, con l’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, l’Ufficio federale elaborerà una direttiva che definisca chiaramente il metodo di calcolo dei valori limite.
Al capoverso 3 sono elencate le tre direttive emanate dall’Ufficio federale menzionate sopra. Il test di eluizione in vigore attualmente in base all’OTR sarà verificato e, se del caso, ade-
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