Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
L’allegato 1 dell’ordinanza – Rifiuti autorizzati nelle discariche – è riformulato e ristrutturato. Per tutti i tipi di discarica è prevista la stessa struttura contenutistica. È disponibile una nuova versione dell’allegato 1, che riprende le vecchie disposizioni collaudate e le completa con i requisiti mancanti in materia di deposito definitivo dei rifiuti. Questi requisiti disciplinano da un lato i singoli generi di rifiuti destinati al deposito definitivo e dall’altro i valori limite per determinati generi di rifiuti con una composizione eterogenea. I valori limite si orientano alle indicazioni improntate ai rischi delle linee direttive e dell’OTR del 1990, ma sono state adeguate alle moderne conoscenze tossicologiche. Nell’ambito di questa modifica dell’OTR sono sostanzialmente mantenuti i tre tipi di discarica previsti finora. Un’eventuale estensione ad altri tipi di discarica o requisiti speciali in materia di ubicazione dovranno essere discussi nell’ambito di una revisione totale dell’ordinanza. Nel quadro della revisione dell’OTaRSi del [data del decreto del Consiglio federale] è introdotta, a grande richiesta dei Cantoni, una discarica per materiali inerti per il deposito definitivo di materiale di scavo esclusivamente non contaminato. Con la presente revisione è inoltre riconfermato il compartimento per scorie quale sottotipo di discarica reattore.
5. Commento alle singole modifiche
Capitolo 3: Discariche, sezione 2 Sistemazione e gestione
Art. 30
Il titolo di questo articolo è stato abrogato nel 2004 con l’ordinanza concernente
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA). È reintrodotto il seguente titolo: Ubicazione, sistemazione e chiusura.
Art 33 cpv. 1
Finora, il detentore di rifiuti doveva provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti erano autorizzati nella discarica prevista solo per due tipi di discarica: quella per materiali inerti e quella per sostanze residue. Per le discariche reattore non era previsto nessun obbligo di prova. Secondo l’allegato 1 dell’OTR, la prova deve ora essere fornita per tutti e tre i tipi di discarica.
Art. 36 cpv. 4 e 5
Il capoverso 4 è abrogato, la disposizione corrispondente è stata integrata nell’allegato 1. Al capoverso 5 è stato aggiornato il rimando all’allegato.
Allegato 1 Rifiuti autorizzati nelle discariche
Introduzione
Il paesaggio delle discariche svizzere è sostanzialmente costruito: fare “tabula rasa” è impossibile, l’attuale piano delle discariche deve basarsi su ciò che esiste già. Sono mantenuti i tre tipi di discarica attuali, ma sono delimitati in modo più netto in base ai requisiti relativi ai rifiuti depositabili. La discarica per materiali inerti riservata al materiale di scavo contaminato, introdotta con la revisione dell’OTaRSi del [data del decreto del Consiglio federale], nonché il compartimento per le scorie messo in risalto nel presente disegno quale sottotipo della discarica reattore si integrano in modo ottimale nel paesaggio delle discariche esistente (vedi fig. 3).
21/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493