Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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Cpv. 1: Secondo l’articolo 10f le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante. La prima parte di frase corrisponde all’articolo 6 capoverso 1 vigente. La seconda parte elenca a titolo di esempio (lett. a-b) quali informazioni devono essere pubblicate dalle autorità; vengono riepilogati in particolare gli obblighi delle autorità che nell’attuale LPAmb vigente compaiono in vari articoli. L’obbligo della pubblicazione attiva secondo il capoverso 1 lettera b sussiste solo se sussiste un interesse generale.

Cpv. 2: Le autorità devono p. es. verificare se alla pubblicazione non si oppongano disposizioni in materia di protezione dei dati.

Cpv. 3: L’obbligo da parte delle autorità federali o cantonali di fornire informazioni dipenderà da un lato dalle competenze relative all’esecuzione del rispettivo ambito secondo gli articoli 36 e 41 LPAmb. Dall’altro la Confederazione ha inoltre l’obbligo di informare il pubblico sui risultati di ricerche e rilevazioni di importanza nazionale nonché su importanti problematiche ambientali attuali anche nel caso in cui l’esecuzione sia affidata ai Cantoni48. Coordina inoltre le rilevazioni e le raccolte di dati federali e cantonali (art. 44 cpv. 2 LPAmb). L’informazione al pubblico sull’ambiente a livello federale deve avvenire il più possibile attraverso un portale internet con un accesso unitario.

Il capoverso 3 è stato integrato con la disposizione in base alla quale i servizi della protezione dell’ambiente devono informare la popolazione in merito a un comportamento rispettoso dell’ambiente. Le informazioni rivolte dalle autorità a un’ampia cerchia possono essere efficaci in particolare quanto si tratta di informazioni ambientali rilevati. Mediante campagne o una formazione in materia ambientale le autorità devono poter informare la popolazione o determinati gruppi della popolazione in merito a un comportamento rispettoso dell’ambiente. Ciò sarebbe possibile già oggi sulla base dell’articolo 6 LPAmb, la nuova formulazione deve tuttavia evidenziare con maggiore chiarezza che una simile consulenza è possibile.

Cpv. 4 e 5: Nell’articolo 5 paragrafo 4 la Convenzione impone che le Parti redigano almeno ogni 4 anni un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente che contenga le indicazioni sulla qualità dell’ambiente e sul carico inquinante. Questi rapporti devono mostrare al pubblico ma anche al mondo politico il modo in cui l’ambiente si è sviluppato o modificato nel corso degli anni precedenti ed evidenziare gli ambiti in cui sussiste una necessità di intervento. L’Ufficio federale dell’ambiente e l’Ufficio federale di statistica redigono già dal 1997 simili rapporti sullo stato dell’ambiente. Tale obbligo deve ora essere fissato nella legge. Per dare al rapporto il giusto peso, esso andrà licenziato dal Consiglio federale all’attenzione del Parlamento.

Poiché l’esecuzione del diritto ambientale è in gran parte compito dei Cantoni è sensato che anche i Cantoni informino regolarmente la popolazione in merito allo stato dell’ambiente del proprio territorio con un rapporto. A differenza del rapporto sullo stato dell’ambiente nazionale, che fornisce solo una panoramica nazionale, i rapporti cantonali possono essere meglio orientati alle necessità di intervento cantonali e tener conto delle diverse situazioni di partenza ed esigenze dei Cantoni. Simili rapporti cantonali facilitano inoltre il coordinamento delle misure da parte Confederazione, compito che le è affidato in virtù dell’articolo 38 capoverso 2

48 Cfr. Pierre Tschannen nel commento LPAmb, n. 12 sull’art. 6; Messaggio sulla LPAmb (FF 1979 III p. 748).