Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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Nell’ambito del terzo pilastro (accesso alla giustizia in materia ambientale) la Comunità non ha ancora emanato la relativa direttiva. Esiste un progetto della Commissione (Proposta di direttiva COM 2003 62416), che tuttavia è ancora fermo alla prima lettura a causa di disaccordi interni al Consiglio dei ministri. Per molti aspetti riguardanti il terzo pilastro, la Comunità garantisce comunque già oggi sufficiente accesso alla giustizia in materia ambientale. Vari Stati membri prevedevano inoltre da tempo il diritto di ricorso delle associazioni (p. es. Francia e Svezia).

1.7 Valutazione

La Convenzione tiene conto del fatto che in uno Stato moderno i cittadini devono avere la possibilità di verificare se le autorità eseguono in maniera corretta i compiti che sono stati ad esse assegnati. Come ha affermato il Consiglio federale al momento dell’introduzione della LTras, il diritto di accesso a documenti ufficiali promuove i diritti democratici.17

La Convenzione contribuisce inoltre a una migliore attuazione degli obiettivi dello Stato nell’ambito della tutela e della conservazione dell’ambiente. Se, infatti, i cittadini sono informati e coinvolti nei processi decisionali, contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Con la ratifica, la Svizzera può partecipare attivamente a un eventuale ulteriore sviluppo della Convenzione di Aarhus, il cui Segretariato ha sede a Ginevra. È dunque importante che la Svizzera non stia in disparte.

La Convenzione assicura inoltre che la Svizzera disponga, in un importante ambito trasversale, di una legislazione paragonabile a quella della Comunità europea. Proprio nell’ambito delle trattative bilaterali che riguardano anche il diritto ambientale, ciò rappresenta un’importante condizione.

A livello federale, la Convenzione è la conferma che la Confederazione ha imboccato la via giusta per garantire l’informazione aperta, sia attiva che passiva. Su questo piano la Convenzione richiede quindi pochi adeguamenti, mentre sul piano dei Cantoni, quelli che attualmente non dispongono di norme in materia devono istituire il diritto di accesso passivo alle informazioni. Poiché simili normative sono state introdotte senza problemi a livello europeo e in Svizzera, sia a livello federale che in molti Cantoni, gli adeguamenti richiesti risultano modesti.

2 Commento dei singoli articoli della Convenzione

2.1 Principi e obiettivi della Convenzione

Il preambolo contiene i principi e gli obiettivi a cui può essere fatto riferimento per l’interpretazione della Convenzione e la sua attuazione.

L’articolo 1 definisce come obiettivo primario della Convenzione la tutela del diritto di ogni persona, delle generazioni presenti o future, a vivere in un ambiente atto ad

16 COM (2003) 624 definitivo, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso alla giustizia in materia ambientale

17 FF 2003 1783