Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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2.5 Partecipazione del pubblico ai processi decisionali, a piani, programmi, politiche e all’elaborazione di strumenti normativi
Gli articoli 6, 7 e 8 rappresentano il secondo pilastro della Convenzione di Aarhus e disciplinano tre ambiti ai quali il pubblico può partecipare, ossia 1) decisioni concrete su determinate attività che hanno un impatto sull’ambiente, 2) piani, programmi e politiche in materia ambientale e 3) processi legislativi in materia ambientale. La Convenzione enuncia in questo caso solo i principi generali. L’attuazione concreta in merito alla partecipazione del pubblico e dei singoli processi è compito delle Parti.
L’articolo 6 disciplina la partecipazione del pubblico ai processi decisionali su determinate attività che hanno un impatto sull’ambiente. Rientrano nel campo di applicazione da un lato le decisioni sulle attività menzionate nell’allegato I. Tali attività, secondo l’articolo 6 paragrafo 1 lettera a, hanno per definizione effetti significativi sull’ambiente. Sull’applicazione dell’articolo 6 ad attività non elencate nell’allegato I che possono avere effetti significativi sull’ambiente decidono, secondo l’articolo 6 paragrafo 1 lettera b, le Parti.
Secondo l’articolo 6 paragrafo 2 le Parti sono tenute a informare il pubblico interessato (art. 2 par. 5) in modo adeguato e tempestivo in merito a un’attività proposta. Esse devono in particolare fornire sufficienti informazioni sulla natura delle eventuali decisioni, sull’autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione e su tutte le modalità riguardanti il processo previsto compresi i possibili diritti di partecipazione. Secondo l’articolo 6 paragrafo 6, nell’ambito del diritto nazionale deve essere garantito il diritto di consultare tutte le informazioni disponibili in relazione alla procedura di partecipazione del pubblico. Tale diritto di consultazione deve essere gratuito.
Secondo l’articolo 6 paragrafo 7, il pubblico ha il diritto di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri.
Secondo l’articolo 6 paragrafo 8 le Parti devono in particolare provvedere affinché si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico, ovvero che essi siano considerati oggettivamente e le richieste formulate siano verificate. Le decisioni vanno inoltre comunicate al pubblico compresi i motivi su cui esse si fondano (articolo 6 paragrafo 9).
Affinché il pubblico interessato possa partecipare in maniera effettiva, le Parti, secondo l’articolo 6 paragrafi 3 e 4, devono assicurare per le varie fasi della procedura un margine di tempo sufficiente per consentire al pubblico di prepararsi e di partecipare.
Secondo l’articolo 7 il pubblico va coinvolto tempestivamente ed entro un adeguato periodo temporale in piani, programmi e politiche in materia ambientale. Le autorità dovranno tener opportunamente conto del risultato della partecipazione del pubblico.
L’articolo 8 impone alle Parti di garantire la partecipazione del pubblico all’elaborazione di norme, ossia di leggi o ordinamenti, che possano avere effetti significativi sull’ambiente. L’accezione è in questo caso molto ampia e assegna alle Parti un ampio margine di manovra nell’attuazione concreta.