Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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2.6 Accesso alla giustizia
Il terzo pilastro definito nell’articolo 9 consente l’esercizio dei diritti garantiti nei primi due pilastri. L’articolo 9 contiene principalmente due garanzie di protezione dei diritti.
In primo luogo, l’articolo 9 paragrafo 1 garantisce a chiunque sia stato negato l’accesso alle informazioni menzionato nell’articolo 4, di aver accesso a una procedura di ricorso, gratuita o poco onerosa, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. Qualora sia previsto il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, le Parti devono inoltre assicurare un accesso a una procedura stabilita dalla legge rapida e gratuita o poco onerosa ai fini del riesame della richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.
In secondo luogo, secondo l’articolo 9 paragrafo 2, il pubblico interessato deve aver accesso a una procedura di ricorso per contestare la legittimità procedurale e sostanziale di decisioni ai sensi dell’articolo 6. Legittimato a procedere in tal senso è il pubblico interessato che vanti un interesse sufficiente o che faccia valere la violazione di un diritto. Questi criteri sono determinati secondo il diritto nazionale. Le organizzazioni non governative impegnate nell’ambito della protezione dell’ambiente sono considerate, secondo l’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione, titolari di un interesse sufficiente e sono pertanto legittimate. In aggiunta, secondo l’articolo 9 paragrafo 3, i membri del pubblico ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 devono poter impugnare gli atti o contestare le omissioni di privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
Le procedure sopra descritte ai sensi dell’articolo 9 paragrafi 1, 2 e 3, vanno adottate, secondo l’articolo 9 paragrafo 4, in osservanza delle garanzie procedurali generali, vanno registrate per iscritto e – qualora si tratti di decisioni giudiziarie – vanno rese pubbliche. Secondo l’articolo 9 paragrafo 5, il pubblico deve essere informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale.
2.7 Disposizioni istituzionali, procedurali e contrattuali
Gli articoli da 10 a 12 disciplinano gli aspetti istituzionali della Convenzione di Aarhus. Il Segretariato della Convenzione ha sede a Ginevra.
L’articolo 14 disciplina le procedure da seguire per gli emendamenti alla Convenzione e ai suoi allegati. Secondo l’articolo 16, le Parti interessate devono cercare di risolvere le controversie mediante negoziati. Se la controversia non viene risolta, è previsto, facoltativamente, il deferimento alla Corte internazionale di giustizia o l’arbitrato secondo la procedura definita nell’allegato II. Secondo l’allegato II il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei suoi tre membri. La sua decisione è definitiva.
L’articolo 19 disciplina la ratifica, l’accettazione, l’approvazione e l’adesione.