Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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dell’informazione ambientale promuovono anche la trasparenza del mercato. Ciò dovrebbe quindi andare a vantaggio in particolare delle PMI ma anche dei consumatori.
Per quanto riguarda l’inserimento di altri impianti industriali nell’allegato degli impianti soggetti all’EIA, è da notare che in Svizzera a questo proposito sono interessati ca. 50 impianti. L’EIA va effettuato però solo nel caso di una nuova costruzione o di importanti modifiche. Anche in questo caso le ripercussioni economiche possono pertanto essere considerate ridotte.
4.4 Altre ripercussioni
L’informatizzazione dell’amministrazione contribuisce in modo essenziale a realizzare quanto chiede la Convenzione di Aarhus ed è quindi di grande importanza. La via elettronica (internet) facilita l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali. Allo stesso tempo si riduce in questo modo il lavoro dell’amministrazione per la gestione di richieste di accesso individuali. Va quindi promossa la divulgazione in forma elettronica dei documenti ufficiali.
5 Programma di legislatura
Il progetto non è menzionato nel programma di legislatura 2007 – 2011. Poiché una popolazione ben informata in materia ambientale sviluppa una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’uso parsimonioso delle risorse naturali, questo progetto è comunque in armonia con l’obiettivo n. 12 del programma di legislatura.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. la Confederazione ha la competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. i trattati internazionali vengono approvati dall’Assemblea federale a meno che la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Una simile delega delle competenze al Consiglio federale per l’approvazione della presente Convenzione non sussiste; l’approvazione della Convenzione è quindi di competenza dell’Assemblea federale.
La modifica della LPAmb si basa sull’articolo 74 Cost. secondo il quale la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
6.2 Referendum
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sottostanno al referendum facoltativo. La presente Convenzione è di durata indeterminata ma denunciabile. Non prevede l’adesione a un’organizzazione