Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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all’inizio del 2009. L’attuazione del protocollo è avvenuta nell’ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)31. Il Protocollo PRTR32 è entrato in vigore l’8 ottobre 2009.

3.2.3 Partecipazione del pubblico ai processi decisionali (secondo pilastro)

Partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale relative a impianti (art. 6 della Convenzione)

La Convenzione di Aarhus esige la partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati a processi decisionali nel caso della costruzione o della modifica di impianti che figurano nell’allegato I della Convenzione. La Convenzione non chiede espressamente che per questi impianti sia eseguito un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA). Nell’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione si afferma tuttavia che la domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione degli effetti significativi sull’ambiente, nonché una descrizione delle misure previste per prevenire o ridurre tali effetti. Secondo il diritto svizzero simili documenti corrispondono a un rapporto sull’impatto ambientale (art. 10b LPAmb) e pertanto gli impianti citati nell’allegato I della Convenzione sono soggetti, in base al diritto nazionale, all’EIA (art. 10a e segg. LPAmb). Per far sì che gli impianti che figurano nell’allegato I della Convenzione siano contenuti anche nell’allegato dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)33 e quindi siano soggetti all’EIA in Svizzera, al momento della ratifica della Convenzione 10 tipi di impianti industriali saranno da inserire tra quelli soggetti all’EIA34. Poiché simili impianti hanno un notevole impatto ambientale, il loro inserimento tra gli impianti soggetti all’EIA è in linea con l’articolo 10a capoverso 2 LPAmb.

31Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze

inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR, RS 814.017)

32 RS 0.814.08

33Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA,

RS 814.011)

34Tra questi impianti rientrano: fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione

superiore a 20 tonnellate al giorno, impianti galvanici con vasche di trattamento di

volume superiore a 30 m3, impianti per la produzione di calce viva con capacità di

produzione superiore a 50 tonnellate al giorno, impianti per la fusione di sostanze

minerali con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno, impianti per la

fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno, impianti per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, impianti di pretrattamento o tintura di fibre tessili con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno, impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno, impianti per il trattamento di superficie di materie ecc. mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l’ora o a 200 tonnellate all’anno. Per due tipi di impianto la soglia andrebbe ridotta in base all’allegato OEIA: nel caso degli impianti termici che impiegano vettori energetici fossili, la soglia andrebbe abbassata da 100 MWth a 50 MWth per gli impianti soggetti all’EIA, per gli impianti per la fabbricazione di vetro o di fibre di vetro la nuova soglia sarebbe pari a una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno, mentre la soglia attuale è pari a una capacità di produzione superiore a 30'000 tonnellate all’anno.