Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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della legge sull’ingegneria genetica [LIG]25) nonché nell’articolo 3 della legge sulla statistica federale (LStat)26. Le autorità hanno pertanto l’obbligo di informare il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e il rispettivo ambito ambientale. Va tenuto presente che l’obbligo di informazione definito nell’articolo 6 LPAmb e nell’articolo 3 LStat riguarda in linea di massima tutti gli ambiti ambientali27. La LPAmb prevede ulteriori obblighi di informazione attiva, p. es. l’obbligo di rendere pubblico il rapporto dell’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10d LPAmb). Inoltre, la legge sulla geoinformazione (LGI)28 che impone che i geodati di base siano resi accessibili in forma elettronica, contribuisce notevolmente a rafforzare l’obbligo di informazione attiva delle autorità esecutive.

Anche per quanto riguarda le informazioni relative a pericoli imminenti per l’ambiente la Svizzera dispone di norme sufficienti per le autorità compententi. L’articolo 13 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)29 stabilisce per esempio che i Cantoni devono provvedere affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente.

Nell’ambito della trasparenza del mercato (art. 5 par. 6 e 8) la Convenzione non prevede disposizioni vincolanti ma solo raccomandazioni. Va notato che la Svizzera dispone di norme sulla trasparenza del mercato in ambito ambientale (p. es. art. 6, 27 cpv. 1 lett. a, 40 e 43a LPAmb e art. 2 cpv. 1 della legge sull’informazione dei consumatori [LIC]30), che contengono disposizioni sulla trasparenza del mercato o che danno la facoltà al Consiglio federale di emanare simili disposizioni. Se la Svizzera – basandosi su norme esistenti o nuove – migliorasse la trasparenza del mercato di prodotti e servizi in ambito ambientale si porrebbe in linea con la Convenzione. Va tuttavia tenuto presente che simili disposizioni non devono portare a ostacoli tenici al commercio inammissibili.

Le basi giuridiche esistenti nell’ambito dell’informazione ambientale attiva rispondono pertanto ai requisiti dell’articolo 5 della Convenzione. Un disciplinamento che promuova la diffusione delle informazioni tramite internet non appare necessario poiché tale mezzo è comunque considerato prioritario nella diffusione di tali informazioni. Risulta comunque sensato un adeguamento della LPAmb in base al quale le autorità federali sono tenute a pubblicare almeno ogni quattro anni un rapporto sullo stato dell’ambiente (art. 5 par. 4 della Convenzione). Il Consiglio federale considera ragionevole che anche i Cantoni redigano simili rapporti relativi al loro territorio. Inoltre, le disposizioni contenute nella LPAmb per l’informazione ambientale attiva vanno meglio strutturate e riassunte in un articolo.

Uno strumento che la Convenzione considera importante ai fini dell’informazione ambientale attiva è il registro delle emissioni inquinanti (Pollutant Release and Transfer Register [PRTR]) che poggia sull’articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione. La Svizzera ha ratificato il protocollo relativo alla Convenzione di Aarhus del 21 maggio 2003 il 15 dicembre 2006 e introdotto il registro delle emissioni inquinanti

25Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge

sull’ingegneria genetica, LIG, RS 814.91)

26Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat, RS 431.01)

27Cfr. Epiney / Scheyli, p. 76.

28Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione,

LGI, RS 510.62)

29Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS

814.012)

30 Legge federale del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0)