Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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attribuito, secondo l’articolo 2 paragrafo 5 seconda metà della frase, un simile interesse.

2.3 Disposizioni generali

Le disposizioni generali contenute nell’articolo 3 si riferiscono all’intera Convenzione. L’articolo 3 paragrafo 1 stabilisce che le Parti contraenti devono adottare i provvedimenti normativi necessari e le opportune misure di esecuzione.

Oltre a una serie di misure di promozione che le Parti devono adottare, l’articolo 3 paragrafo 5 contiene anche il principio secondo il quale tutti i diritti individuali contemplati dalla Convenzione sono concepiti come garanzie minime. Questo significa che le Parti contraenti possono elaborare ulteriori disposizioni.

Nei paragrafi 8 e 9 dell’articolo 3 è fissato un generale divieto di discriminazione. Coloro che esercitano i propri diritti in conformità alla Convenzione non devono essere oggetto di discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza. Anche le persone che vivono in Francia, per esempio, hanno il diritto di consultare documenti contenenti informazioni ambientali in possesso delle autorità svizzere. Le persone che esercitano i propri diritti in conformità alla Convenzione non devono inoltre essere penalizzate, perseguite o essere oggetto in alcun modo di misure vessatorie a causa delle loro azioni.

2.4 Accesso alle informazioni ambientali

Il diritto di accesso alle informazioni definito negli articoli 4 e 5 rappresenta il primo dei tre pilastri della Convenzione di Aarhus.

Nell’articolo 4 è definito il cosiddetto diritto di accesso passivo alle informazioni, in base al quale le autorità, su richiesta del pubblico, devono mettere a disposizione le rispettive informazioni ambientali. L’articolo 4 impone pertanto alle Parti contraenti di riconoscere e di attuare il principio della trasparenza, fatto salvo il mantenimento del segreto in materia ambientale, senza che il pubblico debba far valere un interesse specifico al riguardo.

Per tener conto di determinati interessi o situazioni che necessitano di una protezione, il diritto di accesso passivo alle informazioni non è assoluto. Nel caso di interessi pubblici o privati preponderanti la richiesta di informazioni può quindi essere respinta. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4 elencano i vari motivi per cui una richiesta può essere respinta; i motivi di diniego devono essere interpretati in modo restrittivo (art. 4 par. 4 della Convenzione). I documenti delle autorità non possono pertanto essere presi in visione:

- se la richiesta di informazioni è formulata in termini troppo generici;

- se l’autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni;

- se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche;

- qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica, il corso della