Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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un procedimento di natura amministrativa (art. 9 par. 3). La possibilità di denuncia contro un’autorità prevista dall’articolo 71 PA soddisfa quindi le condizioni della Convenzione. Anche i Cantoni prevedono tale possibilità. Inoltre, la Confederazione in quanto massima autorità di vigilanza in ambito ambientale (art. 38 cpv. 1 LPAmb) può ricevere e trattare delle denunce contro le azioni dei Cantoni. Secondo l’articolo 25a PA per terzi che hanno un interesse degno di protezione sussiste la possibilità di esigere che l’autorità competente cessi atti materiali illelici, li accerti o ne elimini le conseguenze. Infine, chiunque può sporgere denuncia contro privati o autorità nel caso di una violazione di norme ambientali (p. es. art. 60 e segg. LPAmb)

3.3 Modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)

Art. 6

L’articolo 6, che secondo il diritto vigente disciplina da un lato l’informazione del pubblico da parte delle autorità e dall’altro impone ai servizi della protezione dell’ambiente di prestare consulenza alle autorità e ai privati e di raccomandare misure atte a ridurre il carico inquinante, viene abrogato. Il contenuto dell’articolo 6 viene disciplinato nel nuovo capitolo «Informazioni ambientali».

Art. 7 cpv. 8

La Convenzione definisce le informazioni ambientali nell’articolo 2 paragrafo 3. Per chiarire a quali ambiti ambientali l’informazione ambientale attiva e passiva si riferisce, nell’articolo 7 viene inserita una corrispondente definizione. La locuzione comprende tutto il diritto ambientale, quindi anche le norme nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio, della protezione delle acque, della conservazione delle foreste, della caccia, della pesca, dell’ingegneria genetica e della protezione del clima. Secondo l’articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione anche l’energia fa parte delle informazioni ambientali nella misura in cui essa ha un impatto sull’ambiente. Nella definizione delle informazioni ambientali della LPAmb manca il settore dell’energia. Esso viene tuttavia citato espressamente nel diritto all’informazione ambientale passiva. Per quanto riguarda l’informazione ambientale attiva non è necessaria alcuna integrazione, dato che anche l’articolo 10 della legge sull’energia (LEne)46 e l’articolo 74 LENu prevedono un obbligo di informazione attiva da parte delle autorità.

Art. 10b cpv. 2 lett. d

Nell’articolo 6 par. 2 e 6 la Convenzione impone che le autorità rendano accessibli al pubblico e al pubblico interessato vari documenti (in particolare il rapporto sull’impatto ambientale). Vi rientra secondo l’articolo 6 paragrafo 6 anche una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente. La disposizione non significa tuttavia che il richiedente debba in ogni caso verificare le alternative per il suo progetto. Nella misura in cui lo fa o è tenuto a

46 Legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne, RS 730.0)