Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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farlo sulla base di altre prescrizioni, deve integrare i risultati di questa verifica nel rapporto sull’impatto ambientale.

Art. 10e Partecipazione del pubblico

Nell’articolo 6 la Convenzione impone che oltre al pubblico interessato anche il pubblico in generale (ossia chiunque) possa esprimersi in merito a un progetto soggetto all’EIA. Il diritto a esprimere un’opinione non fa tuttavia sì che ai soggetti interessati vengano concessi diritti di parte. La possibilità che terzi possano acquisire diritti di parte in una procedura è determinata unicamente in base alle norme procedurali determinanti. Le autorità devono verificare le opinioni e farvi riferimento nella loro decisione. Nel caso di procedure di autorizzazione di impianti tale diritto di partecipazione esiste nella stessa forma a livello federale per quanto riguarda l’autorizzazione di massima per centrali nucleari o l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (art. 46 e 48 cpv. 1 LENu, art. 42 cpv. 3 OEDA). Esiste inoltre un diritto di partecipazione della popolazione secondo l’articolo 4 LPT nel caso dell’autorizzazione di progetti con incidenza sul territorio. Il diritto di partecipazione corrisponde anche al senso e agli obiettivi dell’EIA, dato che questo esame ha lo scopo oltre che di tener tempestivamente conto delle esigenze in materia ambientale anche di garantire un coinvolgimento generale del pubblico per quanto riguarda progetti con un significativo impatto sull’ambiente. Poiché la Convenzione impone tale diritto di partecipazione alle procedure di autorizzazione per gli impianti che figurano nell’allegato I, il disciplinamento nella LPAmb avviene nelle disposizioni relative all’EIA.

Capitolo 4: Informazioni ambientali

Con l’introduzione di un diritto di accesso alle informazioni ambientali si impone la necessità di riassumere le precedenti disposizioni sull’informazione in un capitolo a parte. Il capitolo «Informazioni ambientali» comprende l’informazione attiva (disciplinata finora nell’art. 6) e quella passiva. Il capitolo 4 verrà integrato nel primo titolo.

Art. 10f Informazione e consulenza ambientale

L’articolo 10f disciplina l’informazione ambientale attiva, che va distinta da quella passiva. Nell’ambito dell’informazione ambientale attiva, le autorità informano il pubblico in particolare sui risultati delle proprie attività e sulla situazione attuale. L’informazione ambientale passiva riguarda l’accesso ai documenti detenuti dalle autorità. La LTras disciplina esclusivamente l’informazione passiva. Essa si riferisce tuttavia all’informazione attiva nella misura in cui stabilisce che per i documenti pubblicati su una pagina internet della Confederazione, il diritto di accesso si considera soddisfatto. Secondo l’articolo 19 dell’ordinanza sulla trasparenza (OTras)47le autorità federali devono pubblicare quanto prima su internet i documenti ufficiali importanti.

47 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (ordinanza sulla trasparenza, OTras, RS 152.31)