Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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informazioni ambientali. Da un confronto volto a verificare in che misura i Cantoni garantiscono attualmente questo diritto è emersa la seguente situazione: i Cantoni BE, AR, SO, GE, VD, JU, SH, UR, NE, ZH, AG e SZ dispongono già di una simile legge. Per il Canton SG tale diritto è sancito nella costituzione cantonale. I Cantoni FR, TI, VS, BS e BL e SG stanno elaborando una legge sulla trasparenza.20 Queste leggi garantiscono, in linea di massima, un accesso ai documenti ufficiali analogo a quello previsto dalla LTras e dalla Convenzione. Ciononostante sussiste in vari Cantoni la necessità di un adeguamento (scadenze per l’elaborazione delle richieste, atti ai quali è possibile avere accesso ecc.). Nel complesso, le differenze non sono comunque rilevanti. Ai Cantoni è lasciata la facoltà di decidere se effettuare l’adeguamento solo per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali o per tutti i loro documenti ufficiali.
Sulla base della sua competenza legislativa nell’ambito della protezione dell’ambiente secondo gli articoli 74, 76 - 79 e 120 Cost. la Confederazione potrebbe in linea di massima disciplinare in via definitiva l’accesso alle informazioni ambientali anche per i Cantoni. Là dove la Confederazione non possiede un’ampia competenza legislativa (p. es. nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio secondo l’art. 78 Cost.), un simile ampio disciplinamento sarebbe tuttavia delicato. Sulla base delle nuove disposizioni costituzionali contenute negli articoli 5a e 43a secondo le quali ai Cantoni vengono concesse maggiori competenze e la Confederazione deve assumere un compito solo qualora sia in grado di svolgerlo più efficacemente dei Cantoni, appare inoltre corretto lasciare ai Cantoni la facoltà di disciplinare in maniera precisa l’accesso alle informazioni ambientali a livello cantonale. Questo modo di procedere tiene conto anche del fatto che per quanto riguarda il diritto di accesso a livello cantonale sono i Cantoni a disporre dei dati e delle informazioni. Inoltre, i Cantoni che dispongono già di una legge sulla trasparenza o che sono intenzionati a introdurla, possono adeguarla, nella misura in cui risulti loro necessario, alla Convenzione. In questo modo possono assicurare una regolamentazione unitaria per l’accesso a documenti ufficiali sul proprio territorio senza dover ricorrere a una soluzione speciale che riguardi unicamente le informazioni ambientali.
Informazione ambientale attiva (art. 5 della Convenzione)
La Costituzione federale impone al Consiglio federale di informare tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (art. 180 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 10 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)21 il Consiglio federale è tenuto a informare attivamente l’Assemblea federale, i Cantoni e il pubblico. Un obbligo esplicito a informare il pubblico si trova anche negli atti normativi relativi all’ambiente (art. 6 LPAmb; art. 25a LPN, art. 22a della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca [LFSP]22, art. 34 della legge forestale [LFO]23, art. 50 della legge sulla protezione delle acque [LPAc]24, art. 18
20 Cfr. per le normative cantonali esistenti nell’ambito della trasparenza www.swisstransparency.ch
21 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010)
22 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0)
23 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFO, RS 921.0)
24 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20)