Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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È inoltre sensato applicare le disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione anche a quegli impianti soggetti all’EIA solo in base al diritto svizzero ma non in base all’allegato I della Convenzione.
Per quanto riguarda l’informazione al pubblico, i requisiti della Convenzione sono soddisfatti con la pubblicazione della documentazione della richiesta (compreso il rapporto sull’impatto ambientale) e la pubblicazione della decisione35. Il diritto del pubblico di partecipare alle procedure di autorizzazione esprimendo la propria opinione e quindi ai processi decisionali, sussiste comunque già in base al diritto di petizione secondo l’articolo 33 Cost. Secondo l’articolo 33 Cost. le autorità sono tenute a prendere atto di simili opinioni. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di considerarle nella motivazione della decisione. È pertanto necessaria un’integrazione relativa agli impianti soggetti all’EIA. Tuttavia il diritto generale di esprimere la propria opinione concesso ai soggetti interessati non comporta alcun diritto di parte. Il fatto che un soggetto possa partecipare come parte a un procedimento si stabilisce unicamente sulla base del rispettivo diritto procedurale.
Si deve intendere pubblico interessato quel pubblico che è interessato più di altri ed è pertanto legittimato a ricorrere contro i processi decisionali. Vi rientrano secondo l’articolo 2 paragrafo 2 e l’articolo 9 paragrafo 2 sottoparagrafo 3 della Convenzione anche le organizzazioni di protezione dell’ambiente che soddisfanno tutte le condizioni definite in materia a livello nazionale. Secondo l’articolo 55 LPAmb, sono legittimate a ricorrere le organizzazioni di protezione dell’ambiente designate dal Consiglio federale che perseguono scopi meramente ideali e sono attive a livello nazionale da almeno 10 anni. Il diritto di ricorso secondo l’articolo 55 LPAmb sussiste per gli impianti soggetti all’EIA. Queste disposizioni sono in linea con le disposizioni della Convenzione. Alla luce dell’articolo 3 paragrafo 9 della Convenzione che afferma che il pubblico non può essere svantaggiato a causa del luogo di residenza, della sua sede o della sua nazionalità, la condizione secondo la quale sono legittimate a ricorrere solo le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive sull’intero territorio nazionale può essere interpretata come conforme alla Convenzione.36
Per quanto riguarda i documenti da mettere a disposizione del pubblico e del pubblico interessato, il diritto svizzero soddisfa in linea di massima i requisiti della Convenzione la quale chiede tuttavia anche che i documenti da presentare per la procedura di approvazione devono contenere una panoramica di tutte le alternative valutate dal richiedente (art. 6 par. 6 lett. e). La LPAmb non prevede un simile obbligo e va pertanto integrata.37
Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale (art. 7 della Convenzione)
La Convenzione esige la generale partecipazione del pubblico nel caso di piani e programmi in materia ambientale. La disposizione della Convenzione è meno
35 Cfr. per es. art. 10d cpv. 1 LPAmb, art. 15 e 20 OEIA
36 Nella sua proposta relativa a una direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (COM [2003] 624, art. 8 cpv. c), la Comunità europea prevede che siano da considerarsi organizzazioni non governative legittimate a ricorrere secondo l’art. 2 par. 5 della Convenzione solo le organizzazioni fondate e attive negli Stati membri.
37 Per l’applicazione limitata dell’art. 6 par. 6 per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti per le organizzazioni di protezione dell’ambiente cfr. n. 3.2.4.