Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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concreta di quella dell’articolo 6. L’articolo 4 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)38 prevede che le autorità competenti debbano provvedere per un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. La disposizione vale da un lato per le autorità federali e per le autorità cantonali. Dall’altro si riferisce all’adozione di piani di vario tipo, ossia settoriali, direttori, d’utilizzazione ecc. L’articolo 19 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)39 riprende questa norma in particolare per i piani settoriali e le concezioni della Confederazione. Inoltre, l’articolo 4 capoverso 3 LPT prevede che i piani previsti dalla legge siano pubblici. Il diritto svizzero soddisfa quindi le condizioni della Convenzione.

Partecipazione del pubblico all’emanazione di prescrizioni (art. 8 della Convenzione)

È garantita anche la partecipazione del pubblico all’emanazione di prescrizioni come chiede l’articolo 8 della Convenzione. A livello federale l’articolo 147 Cost. e la legge sulla consultazione (LCo)40garantiscono la partecipazione del pubblico mediante procedure di consultazione e indagini conoscitive. Anche i Cantoni dispongono di norme corrispondenti in materia. Le condizioni della Convenzione, che in questo ambito concede comunque un ampio margine discrezionale, risultano quindi soddisfatte.

Partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l’emissione deliberata nell’ambiente e la messa in commercio di organismi geneticamente modificati (art. 6bis e allegato I bis della modifica di Almaty)

Secondo l’articolo 11 LIG e l’articolo 42 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA)41 l’informazione e la partecipazione del pubblico nel caso di emissione deliberata e messa in commercio di organismi geneticamente modificati direttamente nell’ambiente (semi) sono garantite, mentre non lo sono nel caso della messa in commercio di organismi geneticamente modificati che non giungono direttamente nell’ambiente (p. es. farmaci, prodotti alimentari, alimenti per animali). Nel caso di una ratifica della modifica della Convenzione, decisa il 27 maggio 2005 ad Almaty, le relative ordinanze andrebbero quindi integrate con disposizioni relative alla partecipazione del pubblico per quanto riguarda gli ambiti dei farmaci, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. In base a queste disposizioni chiunque potrebbe presentare un’obiezione presso l’autorità competente la quale dovrebbe tenerne conto nella motivazione della decisione. Le decisioni dovrebbero inoltre essere rese pubbliche. Anche in questo caso simili diritti di opposizione non garantiscono diritti di parte.

38 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700)

39 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1)

40 Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo, RS 172.061)

41 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA, RS 814.911)