Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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2.8 Le modifiche di Almaty

Nell’articolo 6bisdella modifica di Almaty del 27 maggio 2005 si afferma che nel caso di un’emissione deliberata nell’ambiente e della messa sul mercato di organismi geneticamente modificati deve essere garantita la partecipazione del pubblico secondo le modalità definite nell’allegato Ibis che stabilisce che siano da mettere a disposizione del pubblico in particolare la richiesta per l’emissione deliberata nell’ambiente o la messa in commercio nonché il rapporto di valutazione. Le informazioni sul richiedente, la descrizione dell’organismo geneticamente modificato, l’impiego previsto o l’eventuale luogo dell’emissione deliberata non vanno trattati confidenzialmente. Vanno inoltre resi pubblici i piani di controllo.

Per il resto, analogamente a quanto stabilisce l’articolo 6 della Convenzione sulla partecipazione del pubblico, il pubblico ha il diritto di presentare i propri pareri, analisi ecc. presso le autorità competenti. Le Parti devono garantire che venga adeguatamente tenuto conto dei risultati della partecipazione del pubblico, ossia che essi vengano considerati oggettivamente e le richieste vengano verificate. Il pubblico va infine informato sulla decisione presa.

3 L’attuazione della Convenzione di Aarhus nel diritto svizzero

3.1 Obbligo di attuazione

L’articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione impone agli Stati di attuare le disposizioni contenute nella Convenzione mediante misure legislative o di altro tipo. Di conseguenza là dove il diritto svizzero non soddisfa i requisiti vincolanti della Convenzione, è necessario un adeguamento.

3.2 Situazione giuridica vigente e adeguamenti necessari

Gran parte degli oggetti trattati nella Convenzione di Aarhus è già attuata nel diritto svizzero. In alcuni punti il diritto svizzero va tuttavia integrato. I singoli adeguamenti riguardano18:

3.2.1 Definizione delle informazioni ambientali

La definizione delle informazioni ambientali secondo l’articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione è di importanza centrale, dato che in particolare i diritti relativi al primo pilastro hanno come oggetto le informazioni ambientali. Il diritto svizzero non prevede alcuna definizione esplicita. Nella prassi, per informazioni ambientali si intendono le prescrizioni nell’ambito del diritto ambientale tra le quali rientrano disposizioni della LPAmb, le disposizioni in materia di protezione della natura e del

18 Cfr. a proposito degli effetti della Convenzione di Aarhus sul diritto svizzero Christoph Errass, Die Aarhus-Konvention und ihre Umsetzung ins schweizerische Recht, Umweltrecht in der Praxis (URP), 1/2004, p. 47 e segg.; Daniela Thurnherr, Öffentlichkeit und Geheimhaltung von Umweltinformationen, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2003; Astrid Epiney / Martin Scheyli, Die Aarhus-Konvention, Rechtliche Tragweite und Implikationen für das schweizerische Recht, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2000 (qui di seguito Epiney / Scheyli).