Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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3.2.4 Accesso alla giustizia in materia ambientale (3° pilastro, art. 9 della Convenzione)
In applicazione della garanzia della via giudiziaria secondo l’articolo 29a Cost., a livello federale la LTras nel caso in cui sia respinta la richiesta di accesso a documenti ufficiali, prevede che possa essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale e infine al Tribunale federale (art. 16 LTras, art. 47 cpv. 1 lett. b della legge sulla procedura amministrativa [PA]42, art. 86 della legge sul Tribunale federale [LTF]43). Sulla base dell’articolo 29a Cost. i Cantoni hanno l’obbligo di far verificare da un organo giurisdizionale le disposizioni sull’accesso alle informazioni ambientali sulla base del diritto cantonale. Le condizioni della Convenzione sono quindi soddisfatte.
Per quanto riguarda il diritto del pubblico interessato di partecipare a processi decisionali in materia ambientale, l’accesso alla giustizia è garantito analogamente a quanto avviene con l’accesso alle informazioni ambientali. I soggetti interessati possono, in particolare, come esige la Convenzione, denunciare anche la violazione di un diritto ambientale materiale. Non sussiste la possibilità di ricorso contro l’autorizzazione di massima di centrali nucleari poiché queste autorizzazioni vengono date dal Consiglio federale e approvate dal Parlamento (art. 48 LENu). Con la possibilità di indire una votazione popolare al posto di una decisione del giudice si adempie comunque agli obiettivi e al senso della Convenzione di Aarhus. Sussiste tuttavia la seguente differenza. Nel caso dell’autorizzazione alla costruzione di centrali nucleari vi è l’obbligo EIA e quindi anche il diritto di ricorso delle associazioni. In tal senso il diritto svizzero soddisfa le condizioni della Convenzione, tuttavia il diritto di ricorso delle associazioni, sulla base della riserva contenuta nell’articolo 3 capoverso 2 LPAmb non comprende le radiazioni ionizzanti. Le organizzazioni di protezione dell’ambiente non possono pertanto – a differenza dei cittadini interessati – far valere una censura per quanto riguarda la violazione delle disposizioni della LENu nel campo delle radiazioni ionizzanti. Ciò contraddice la Convenzione, che nell’articolo 2 paragrafo 3 include le radiazioni ionizzanti tra le informazioni ambientali. Le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere non potrebbero nemmeno esercitare i diritti del pubblico interessato secondo l’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione per quanto riguarda l’ambito delle radiazioni ionizzanti e nella misura in cui si trattasse di documenti che l’autorità non è tenuta a pubblicare. Il Consiglio federale chiede pertanto di formulare una riserva in questo ambito al momento della ratifica. Sulla base dell’articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati44, determinante a questo proposito, le riserve possono essere formulate se non sono incompatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato. Nel caso del diritto di ricorso delle associazioni nell’ambito delle radiazioni ionizzanti la riserva è compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato ed è quindi ammessa.45
Nel caso di diritti del pubblico alla partecipazione ai processi decisionali nonché nel caso dell’emanazione di norme, è sufficiente, secondo la Convenzione, l’accesso a
42 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
43 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110)
44 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111)
45 L’unico Paese ad aver formulato una riserva al momento della ratifica della Convenzione di Aarhus è stata la Svezia. La riserva riguardava l’ambito dell’istanza preliminare per l’accesso alla giustizia secondo l’art. 9 par. 1 e 2 della Convenzione.