Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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scambiate tra le autorità e non va oltre l’articolo 4 paragrafo 3 lettera c della Convenzione. All’obbligo imposto dalla Convenzione di considerare nelle motivazioni del rifiuto secondo l’articolo 4 paragrafo 3 l’interesse pubblico alla pubblicazione, corrisponde la possibilità di cui dispongono le autorità federali di pubblicare attivamente simili documenti se sussiste un interesse pubblico preponderante (cfr. p. es. art. 19 OTras).

Secondo l’articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione, le richieste possono inoltre essere respinte se la divulgazione può avere effetti negativi su:

- la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità, ove sia prevista dal diritto nazionale (art. 4 par. 4 lett. a della Convenzione): secondo l’articolo 8 capoverso 1 LTras non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. Questa disposizione è una conseguenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 21 LOGA, le sedute del Consiglio federale non sono pubbliche. Il motivo di rifiuto ai sensi della LTras corrisponde quindi alla Convenzione.

- le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica (art. 4 par. 4 lett. b della Convenzione): secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettere c e d LTras il diritto di accesso può essere negato se può compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera oppure se può compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le eccezioni sono coincidenti.

- il corso della giustizia ecc. (art. 4 par. 4 lett. c): la LTras secondo l’articolo 3 non si applica all’accesso a documenti ufficiali concernenti procedimenti civili, procedimenti penali, procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico ecc. Le disposizioni sono coincidenti.

- la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici: anche l’articolo 7 capoverso 1 lettera g LTras protegge i segreti professionali o d’affari. La seconda frase dell’articolo 4 paragrafo 4 lettera d della Convenzione stabilisce che “tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente.” Questa disposizione non significa che le emissioni di impianti debbano essere rese note in ogni caso anche quando sussiste un segreto commerciale. Anche il protocollo PRTR che contiene principalmente disposizioni relative all’informazione sulle emissioni di grandi impianti nell’articolo 12 capoverso 1 lettera c prevede la protezione del segreto commerciale e industriale. Una disposizione analoga si trova anche nell’articolo 9 OPRTR che applica il Protocollo in Svizzera. La seconda frase dell’articolo 4 paragrafo 4 lettera d della Convenzione esprime però il fatto che un rifiuto all’accesso ai dati sulle emissioni degli impianti deve essere dovuto a giustificati motivi. La consultazione andrebbe negata solo se le emissioni potessero portare a trarre conclusioni su un processo di produzione «segreto».

- i diritti di proprietà intellettuale (art. 4 par. 4 lett. e della Convenzione): una disposizione analoga si trova nell’articolo 6 capoverso 2 LTras, che fa salvo il diritto d’autore.

- la riservatezza dei dati personali (art. 4 par. 4 lett. f della Convenzione): anche la LTras impone nell’articolo 9, che l’accesso a documenti contenenti dati personali deve essere concesso solo se sono rispettate le disposizioni della legge sulla