Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
prescrizioni entro la ratifica da parte Consiglio federale o che non hanno effettuato i necessari adeguamenti in tal senso, concedono l’accesso alle informazioni ambientali per analogia alla LTras e alle disposizioni in deroga alla LTras secondo l’articolo 10g capoverso 2 LPAmb. Per analogia perché la LTras contiene varie disposizioni che riguardano specificamente la Confederazione e che citano espressamente il Consiglio federale e l’Amministrazione federale (cfr. art. 8 cpv. 1, 3 e 5). Non verrebbero applicate in particolare le seguenti disposizioni: articoli 13 e 14 (i Cantoni non devono prevedere una procedura di mediazione), 17 (per la riscossione di emolumenti i Cantoni dovrebbero emanare un’apposita norma), 18 – 22 (i Cantoni non devono designare un incaricato della trasparenza e di conseguenza disciplinarne le competenze). Gli articoli 2, 4, 7 – 10, 15 e 16 andrebbero applicati per analogia. Le restanti disposizioni possono essere applicate direttamente.
Articolo 47
L’articolo 47 vigente disciplina nei capoversi 1 e 2 da un lato un diritto di accesso e dall’altro un obbligo di informazione delle autorità concretizzato in base all’articolo 6 LPAmb. Queste disposizioni sono state integrate nel nuovo articolo 10f capoverso 1.
Entrata in vigore (articolo 3 del decreto federale)
Le nuove disposizioni inserite nella LPAmb richiedono a livello federale determinati adeguamenti sul piano delle ordinanze. Inoltre, vari Cantoni devono ancora disciplinare o eventualmente adeguare il diritto di accesso alle informazioni ambientali. Per questo motivo il Consiglio federale dovrà decidere l’entrata in vigore delle modifiche.
3.4 Modifica di ordinanze
La ratifica comporta una modifica dell’allegato dell’OEIA. Alcuni impianti saranno ora soggetti all’EIA. Per due tipi di impianti il valore soglia andrebbe abbassato (cfr. punto 2.3.2). L’articolo 10a capoverso 3 LPAmb prevede che il Consiglio federale esamini periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia degli impianti soggetti all’EIA. Questi adeguamenti potranno avvenire nel quadro della prossima verifica dell’allegato.
Le ordinanze negli ambiti delle derrate alimentari, dei farmaci e degli alimenti per animali vanno integrate in modo che sia sufficientemente garantita la partecipazione del pubblico nelle procedure di autorizzazione per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati. Si tratta esclusivamente di garantire al pubblico la possibilità di avanzare delle obiezioni. Lo strumento dell’opposizione non assicura tuttavia al pubblico la qualità di parte. Infine, va verificato se le disposizioni delle ordinanze ambientali sono in armonia con la disposizione relativa all’informazione attiva e passiva. È previsto che il Consiglio federale approvi queste modifiche alle ordinanze insieme al decreto concernente la ratifica della Convenzione secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost.