Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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LTras impongono di informare precedentemente il richiedente sull’entità del corrispettivo.

Per determinati dati sull’ambiente ai sensi della Convenzione di Aarhus il diritto svizzero prevede che l’autorità competente metta a disposizione di chiunque queste informazioni e debba riscuotere emolumenti per queste prestazioni (cfr. p. es. art. 3 cpv. 3 LMet50). La disposizione relativa alla consultazione di questi dati è una disposizione speciale fatta espressamente salva nell’articolo 4 LTras. Una simile disposizione non contraddice la Convenzione, dato che l’accesso ai documenti è assicurato e vengono riscossi solo emolumenti volti a coprire le spese.

Le disposizioni relative alla consultazione sono pertanto equivalenti. In alcuni punti la LTras è perfino più restrittiva rispetto alla Convenzione che tuttavia ammette tale restrizione (art. 3 par. 5).

Motivi di rifiuto: sia la Convenzione che la LTras prevedono limitazioni nell’accesso ai documenti ufficiali. Di conseguenza nei seguenti casi l’accesso a documenti contenenti informazioni ambientali può essere respinto:

- l’autorità non dispone delle informazioni richieste (art. 4 par. 3 lett. a della Convenzione): anche secondo gli articoli 5 e 6 LTras possono essere concessi in visione solo documenti di cui la corrispondente autorità è in possesso;

- la richiesta è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici (art. 4 cpv. 3 lett. b della Convenzione): anche secondo l’articolo 10 capoverso 3 LTras la domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. Sulla base dell’articolo 2 del Codice civile svizzero51 le richieste legate a un abuso del proprio diritto da parte del richiedente non devono essere accolte;

- la richiesta riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità, qualora tale deroga sia prevista dalla legge nazionale, laddove va tenuto conto dell’interesse pubblico alla pubblicazione (art. 4 par. 3 lett. c della Convenzione): secondo l’articolo 5 capoverso 3 LTras le comunicazioni interne destinate all’uso personale e i documenti la cui elaborazione non è terminata non sono considerati documenti ufficiali e non sono pertanto soggetti al diritto di consultazione. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LTras i documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. L’articolo 7 capoverso 1 lettera a LTras prevede una limitazione del libero accesso se esso può ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà dell’autorità. Queste eccezioni previste dalla LTras devono garantire all’autorità un processo decisionale senza impedimenti e possono quindi essere riassunte nell’articolo 4 paragrafo 3 lettera c della Convenzione (materiale interno). Anche l’eccezione contemplata nell’articolo 8 al capoverso 4 della LTras (documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri) può essere riassunta nell’articolo 4 paragrafo 3 lettera c della Convenzione. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 LTras l’accesso a documenti può inoltre essere negato se può compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni. Anche questa disposizione serve a proteggere le informazioni interne

50 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet, RS 429.1). I servizi meteorologici e climatologici sono disciplinati unicamente nella Lmet e non nella LPAmb.

51 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210)