Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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Nel primo pilastro (art. 4 e 5) statuisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali; in ciò include l’obbligo da parte delle autorità di fornire spontaneamente tali informazioni. Ciò significa:

- Qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla sua nazionalità o dalla sua residenza e indipendentemente da un suo particolare interesse, ha un diritto individuale e giustiziabile di accedere alle informazioni ambientali che non sono soggette a un particolare interesse che ne imponga la protezione (art. 4).

- Le autorità devono rilevare dati sull’ambiente e metterli a disposizione del pubblico in modo trasparente (art. 5).

Nel secondo pilastro (art. 6-8), la Convenzione afferma il diritto di partecipazione del pubblico interessato ai processi decisionali rilevanti dal punto di vista ambientale. L’obiettivo è di coinvolgere tempestivamente il pubblico interessato nelle decisioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente; queste decisioni riguardano la costruzione o la modifica di impianti che figurano nell’allegato I della Convenzione di Aarhus (art. 6). Il pubblico deve inoltre potersi esprimere in merito ai progetti in questione. La modifica di Almaty intende garantire la partecipazione del pubblico anche a decisioni sull’emissione deliberata nell’ambiente e la messa in commercio di organismi geneticamente modificati (art. 6bise allegato Ibis).

Nel terzo pilastro (art. 9), la Convenzione esige che venga garantito l’accesso alla giustizia per i diritti contemplati dagli articoli 4 (accesso alle informazioni ambientali) e 6 (partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale). Ciò significa che le persone alle quali viene impedito o negato l’accesso alle informazioni sull’ambiente (art. 9 par. 1) o la partecipazione ai processi decisionali (art. 9 par. 2) possono chiedere che le loro richieste vengano esaminate da un organo giurisdizionale. I soggetti interessati possono inoltre far valere una violazione del diritto ambientale (art. 9 par. 2) nel corso del processo di autorizzazione definito nell’articolo 6.

1.5 La situazione giuridica attuale in Svizzera

La Costituzione federale (Cost.)5 impone al Consiglio federale di informare il pubblico. L’obbligo di informazione delle autorità è descritto in maniera più dettagliata in vari atti legislativi, tra cui anche le leggi che riguardano l’ambiente. Dalla metà del 2006 è in vigore la legge sulla trasparenza (LTras)6 che a livello federale garantisce ampiamente il diritto di accesso a documenti ufficiali e comprende quindi anche il diritto di accesso alle informazioni ambientali. La Confederazione ha pertanto già compiuto il passaggio dal principio del segreto fatta salva la pubblicazione al principio della trasparenza fatto salvo il mantenimento del segreto. La LTras non ha tuttavia alcun effetto sui Cantoni. Ciononostante già 12 Cantoni dispongono di leggi sulla trasparenza cantonali analoghe, un Cantone prevede questo diritto nella propria costituzione e in sei cantoni una corrispondente legge è in corso di elaborazione.

5 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101)

6 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras, RS 152.3)