Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine
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Compendio
Il 25 giugno 1998 la Svizzera ad Aarhus, Danimarca, la convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). La Convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001 ed è stata finora ratificata da 43 Stati europei, tra i quali anche la Comunità europea. Il Segretariato della Convenzione ha sede a Ginevra.
La Convenzione di Aarhus poggia su tre pilastri: il primo riguarda le informazioni relative all’ambiente. Le Parti contraenti devono consentire l’accesso a tali informazioni a chiunque anche in assenza di un interesse specifico. Qualora sussistano interessi pubblici o privati preponderanti, la richiesta di accesso può essere respinta. Le Parti contraenti devono inoltre assicurare la disponibilità di informazioni ambientali aggiornate e renderle pubbliche possibilmente in formato elettronico. Il secondo pilastro riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Nel caso di decisioni rilevanti dal punto di vista ambientale, le Parti devono concedere dei diritti di parte ai diretti interessati e consentire un’adeguata partecipazione del pubblico. Il terzo pilastro disciplina l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Per tutelare i diritti contemplati dalla Convenzione, Le Parti contraenti devono prevedere una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. La modifica di Almaty del 27 maggio 2005, che tuttavia non è ancora in vigore, integra la Convenzione con requisiti minimi per quanto riguarda la partecipazione del pubblico a decisioni sull’emissione deliberata nell’ambiente e la messa in commercio di organismi geneticamente modificati.
Con il presente progetto si intendono creare i presupposti per la ratifica della Convenzione di Aarhus. A livello di leggi i cambiamenti richiesti sono minimi. Nell’ambito del primo pilastro (accesso alle informazioni ambientali) il diritto di accesso è già ampiamente garantito a livello federale dalla legge sulla trasparenza. Ora anche i Cantoni dovranno creare un simile diritto di accesso alle informazioni ambientali. Poiché quasi la metà dei Cantoni dispone già di una legge sulla trasparenza e sei Cantoni la stanno elaborando, in questo ambito la necessità di un adeguamento è ridotta. Per quanto riguarda il secondo pilastro (partecipazione del pubblico a decisioni rilevanti dal punto di vista ambientale), nella legge sulla protezione dell’ambiente si rende necessario un adeguamento in merito alla partecipazione generale del pubblico. I diritti di parte veri e propri rimangono immutati. Infine, anche l’accesso alla giustizia in materia ambientale che costituisce il terzo pilastro della Convenzione risulta, in linea di massima, sufficientemente garantito. Nell’ambito del diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, la Svizzera inserirà tuttavia una riserva per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, poiché secondo il diritto svizzero queste ultime non rientrano nel diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente e si intende mantenere questo stato di cose.
Con la ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica di Almaty la Svizzera darebbe un forte segnale in vista di una migliore informazione sull’ambiente. Il consenso del pubblico nei confronti della politica ambientale ne risulterebbe aumentato e l’attuazione rafforzata. La Svizzera si assicurerebbe anche la possibilità di partecipare alle decisioni su un eventuale sviluppo della Convenzione e, infine, la ratifica e l’attuazione della Convenzione porterebbero a un’armonizzazione sensata con il diritto comunitario.