Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 35 pagine

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Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico interessato, la Svizzera prevede estesi diritti di parte e sostanzialmente anche ampi diritti di partecipazione del pubblico, p. es. secondo l’articolo 10d della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)7in base al quale chiunque può consultare il rapporto dell’esame dell’impatto sull’ambiente, mentre invece il diritto svizzero non contempla il diritto del pubblico di partecipare esprimendo la propria opinione in merito a processi decisionali concreti, senza veri e propri diritti di parte, né un corrispondente obbligo da parte delle autorità di considerare tale opinione nella decisione.

L’accesso alla giustizia in materia ambientale è garantito. Il pubblico interessato e le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere possono avviare una procedura di ricorso presso un organo giurisdizionale al fine di verificare se l’autorizzazione per l’esercizio di un impianto con effetti significativi sull’ambiente è legittima8. Solo nell’ambito delle radiazioni ionizzanti le organizzazioni di protezione dell’ambiente non sono legittimate a richiedere una simile verifica, poiché l’articolo 3 capoverso 2 LPAmb esclude il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti.

1.6 Diritto internazionale e diritto comunitario

1.6.1 Diritto internazionale

Il diritto internazionale non prevede alcuna norma che garantisca un generale diritto giustiziabile di accesso alle informazioni in possesso delle autorità, come lo prevede la Convenzione di Aarhus. Nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)9 e nel Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) la libertà d’informazione si limita al fatto che chiunque può informarsi tramite fonti generalmente accessibili. Il diritto di accesso alle informazioni è quindi dato solo nel caso di informazioni che vengono dichiarate accessibili al pubblico sulla base di determinate norme. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tuttavia riconosciuto che in determinate circostanze lo Stato, sulla base dell’articolo 8 della CEDU può essere obbligato a concedere l’accesso alle informazioni10.

Nel Consiglio d’Europa un gruppo di esperti si è occupato dell’accesso ai documenti ufficiali. Il 21 febbraio 2002 il Comitato dei ministri ha approvato una raccomandazione agli Stati membri sull’accesso ai documenti ufficiali. Da tali

7 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01)

8 Cfr. art. 29a Cost., in relazione al diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente cfr. art. 55 e segg. LPAmb. Oltre al diritto di ricorso previsto dall’art. 55 LPAmb che legittima a ricorrere contro le decisioni relative a impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA), il diritto svizzero prevede anche il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente dell’art. 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Tale diritto riguarda le decisioni con ripercussioni sulla natura e sul paesaggio, nella misura in cui tali decisioni siano prese in relazione all’adempimento di compiti della Confederazione.

9 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)

10 Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 febbraio 1998 nella causa Guerra et. al. contro l’Italia.