Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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Bisogna ribadire che i problemi menzionati sussisterebbero anche se la legge sui trapianti non contenesse alcuna regolamentazione sui provvedimenti medici preparatori. Per principio, ogni intervento medico presuppone il consenso libero e informato dell’interessato. Nel diritto pubblico svizzero il requisito del consenso scaturisce dalla libertà personale (art. 10 della Costituzione federale26) e nel diritto privato dalla tutela della personalità (art. 28 del Codice civile27[CC]). L’articolo 10 capoverso 1 della legge sui trapianti contiene quindi unicamente una regolamentazione speciale dei requisiti che scaturiscono già dal diritto generale.
In merito al potere decisionale degli stretti congiunti, il futuro diritto di protezione degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, comporterà un chiarimento del ruolo degli stretti congiunti delle persone incapaci di discernimento, introducendo una rappresentanza legale limitata da parte degli stretti congiunti delle persone incapaci di discernimento in relazione ai provvedimenti medici, in base a un ordine di priorità ben preciso (cfr. capitolo 2.3.3.4 e art. 378 CC nella versione della modifica del 19 dicembre 200828).
2.3.3.2 Interpretazione liberale del benessere oggettivo
I provvedimenti medici preparatori corrispondono al benessere oggettivo del paziente? A proposito di questo interrogativo la perizia giuridica ordinata dall’UFSP schizza una soluzione basata su un’interpretazione liberale del benessere oggettivo del donatore. Gli autori della perizia motivano questa soluzione con la seguente argomentazione:
Benessere del potenziale donatore: i potenziali donatori sono pazienti che hanno superato il «punto di non ritorno». Si tratta di pazienti in fin di vita, che si trovano in una situazione disperata e per i quali non può quindi più essere perseguito alcun interesse terapeutico. Il paziente non può più sfuggire alla morte e ripristinare la propria salute: inevitabilmente, prima o poi morirà. Per questi pazienti non ha quindi senso voler definire un benessere oggettivo inteso quale salvataggio della vita o ripristino della salute. L’analisi del benessere «oggettivo» del potenziale donatore incapace di discernimento non deve quindi orientarsi a un interesse terapeutico in vista di una guarigione, bensì agli interessi che scaturiscono dalle cure palliative di un paziente in fin di vita. Il benessere oggettivo del potenziale donatore può quindi essere descritto in particolare quale interesse a una morte dignitosa. Partendo da questa interpretazione del benessere oggettivo, risulta che sicuramente i provvedimenti medici preparatori non devono compromettere l’interesse del potenziale donatore a una morte dignitosa. Ne consegue che i provvedimenti medici preparatori che non possono fare alcun danno al potenziale donatore, e cioè i provvedimenti neutrali in relazione allo stato del donatore, sono ammissibili anche se non corrispondono all’interpretazione classica del benessere del paziente.
Legislazione in ambito medico: dalla più recente legislazione in ambito medico emerge che il consenso del rappresentante legale, o addirittura degli stretti congiunti, in relazione a provvedimenti medici che non servono al benessere diretto della persona incapace di discernimento è ammissibile. I testi di legge menzionati qui di
26 RS 101
27 RS 210
28 FF 2009 141