Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Al capoverso 4, la Fondazione è tenuta a impiegare i mezzi finanziari ricevuti unicamente per coprire le spese mediche e le spese di tenuta del registro. Ogni anno essa deve presentare un conteggio delle spese effettivamente sostenute. I dettagli dovranno essere disciplinati dal Consiglio federale (cpv. 5). Ciò vale segnatamente per l’importo della somma forfettaria. Esso dovrà essere calcolato tenendo conto della speranza di vita dei donatori, della frequenza dei controlli medici nonché dei costi rilevanti. In questi costi rientrano le visite mediche a scadenza biennale, le spese di laboratorio e – parzialmente – le prestazioni del registro dei donatori viventi, che predispone puntualmente le visite periodiche e le analizza. L’articolo 14a contiene i principi essenziali relativi al finanziamento futuro della nuova materia da disciplinare. Alla luce dei risultati della consultazione, l’ordinanza sui trapianti e se necessario la legge sui trapianti saranno completati in particolare con disposizioni concernenti l’organizzazione della Fondazione nonché i suoi diritti e doveri.

Il fatto che i costi siano distribuiti su molti anni o siano sostenuti in una volta sola non fa alcuna differenza per il loro importo. Il versamento di una somma forfettaria permette però di risolvere la questione dei costi per entrambe le parti una volta per tutte immediatamente dopo il prelievo. Di questa regolamentazione approfittano quindi sia i donatori viventi che gli assicuratori competenti.

2.4.2.4 Modifica del diritto vigente

Dall’entrata in vigore della legge sui trapianti, la sicurezza finanziaria del donatore vivente è disciplinata in modo unitario all’articolo 14 della legge sui trapianti. Regolamentazioni corrispondenti figurano però anche in parte in singoli atti concernenti assicurazioni sociali. A livello di legge è il caso dell’articolo 16 capoverso 3 della legge sull’assicurazione militare40, secondo cui se l’assicurazione militare autorizza il trapianto di un organo a favore di un assicurato da parte di un donatore vivente, questi ha diritto a una cura medica e all’indennizzo della perdita di guadagno secondo le disposizioni della legge. Nel settore dell’assicurazione malattie vi sono regolamentazioni corrispondenti nell’ordinanza sulle prestazioni41.

Il diritto del donatore vivente secondo l’articolo 14 della legge sui trapianti non è un diritto ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali – a differenza di quello secondo l’articolo 16 capoverso 3 della legge sull’assicurazione militare. Per evitare incertezze in merito al rapporto tra queste due disposizioni, l’articolo 16 capoverso 3 della legge sull’assicurazione militare va quindi abrogato.

2.5 Articoli 69 e 70

Le disposizioni della parte generale del Codice penale42 (PG-CP) sono applicabili anche ai reati previsti da altre leggi federali, a meno che tali leggi non contengano disposizioni in materia (art. 333 cpv. 1 CP).

40 Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, RS 833.1

41 Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, allegato 1, numero 1.2., RS 832.112.31

42 RS 311.0