Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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pericolo, il medico di famiglia riceve una lettera con una raccomandazione. Può trattarsi della segnalazione dell’insorgenza di una microalbuminuria (eliminazione di piccole quantità di proteine con l’urina) con una raccomandazione di trattamento o una proposta di risposta a un peggioramento della funzione renale. In una donatrice di rene, ad esempio, dopo un decorso inizialmente perfetto il settimo anno è stato osservato un peggioramento netto, ma asintomatico della funzione renale. Il medico di famiglia è stato avvisato e ha predisposto degli accertamenti. La causa è stata identificata in una idronefrosi nel rene restante (ostruzione del deflusso dell’urina nel giunto pieloureterale). Dopo un’asportazione chirurgica dell’ostacolo la funzione renale si è rinormalizzata.
Il fatto che in relazione all’assistenza posttrapianto possano insorgere costi molto tempo dopo il prelievo comporta quasi inevitabilmente problemi e complicazioni supplementari a livello di assunzione di questi costi. In proposito, il registro svizzero dei donatori viventi riferisce di pagamenti molto ritardati o addirittura rifiutati di fatture dei medici da parte degli assicuratori38. Il corrispondente dispendio di tempo è enorme e cresce cumulativamente con il numero di donatori da assistere. I costi generati non sono assolutamente proporzionati all’ammontare dei singoli onorari chiesti dai medici (70–160 franchi). Il motivo principale dei problemi è il fatto che la persona in cura (donatore di organi), a cui è intestata la fattura, non coincide con la persona assicurata (ricevente di organi). Gli assicuratori malattie ricevono quindi fatture di medici per visite a persone spesso non assicurate presso di loro. La Federazione svizzera per i compiti comuni degli assicuratori malattia (FSCC) ha cercato di risolvere questi problemi avviando una tariffazione separata attraverso il TARMED.
L’unico modo per risolvere adeguatamente questi problemi consiste nell’obbligare gli assicuratori, in un nuovo articolo 14a, a finanziare questi costi versando una somma forfettaria unica a un’istituzione che offra la garanzia che tale somma sarà impiegata conformemente alla destinazione (cpv. 1). È predestinata a ricoprire questo ruolo la Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ- Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per l’assistenza ai donatori viventi di organi), che in base al suo scopo gestisce gli importi messi a disposizione per l’assistenza posttrapianto dei donatori viventi di organi e li impiega con il minor onere possibile (cpv. 2). In questa somma forfettaria sono incluse da un lato tutte le spese mediche per l’assistenza posttrapianto dei donatori: vi rientrano i costi delle visite mediche e i costi degli esami di laboratorio. Anche le prestazioni della Fondazione e la tenuta del registro dei donatori viventi generano però dei costi. Siccome è nell’interesse sia degli assicuratori che della Confederazione che il registro dei donatori viventi assicuri i suoi preziosi servizi nell’ambito dell’assistenza posttrapianto dei donatori, è giustificato che i costi del registro siano assunti dagli assicuratori e dalla Confederazione per metà ciascuno (cpv. 3). La condizione preliminare è che il registro sia tenuto in modo adeguato ed economico. Gli assicuratori versano la loro quota alle spese del registro sotto forma di somma forfettaria unica – come per le spese mediche. La Confederazione versa contributi annuali alla Fondazione in base alla quota dei costi previsti per l’anno corrispondente. Questa procedura differenziata per quanto riguarda l’assunzione dei costi scaturisce dal fatto che secondo l’articolo 23 della legge sui sussidi39 gli aiuti
38 Gilbert T. Thiel, 2009, Das Schweizer Lebendspenderregister und die Krankenkassen, in: Schweizerische Ärztezeitung 2009; 90:8.
39 RS 616.1