Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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Compendio
La presente revisione parziale della legge sui trapianti mira a equiparare i frontalieri alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi. Sono inoltre precisati il momento della richiesta ai congiunti e il consenso a provvedimenti medici preparatori in caso d’incapacità di discernimento del donatore. È infine migliorata la sicurezza finanziaria in caso di donazioni da vivente.
Situazione iniziale
La presente revisione parziale della legge sui trapianti prende spunto dalla mozione Maury Pasquier 08.3519 del 24 settembre 2008, con cui il Consiglio federale è stato incaricato di adeguare l’articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti affinché i frontalieri affiliati a una cassa malati in Svizzera e i loro familiari, anch’essi assicurati ma senza attività lavorativa, siano trattati al pari delle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi.
Nell’ambito dell’attuazione di questa mozione è proposta simultaneamente la modifica di disposizioni della legge sui trapianti la cui applicazione pratica ha suscitato incertezze.
Contenuto del progetto
Mozione Maury Pasquier: le norme emanate dalla Svizzera per l’attribuzione di organi devono essere compatibili con l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione) e con la Convenzione AELS. In base a questi accordi, le persone che risiedono in uno Stato membro e sono assoggettate all’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie in Svizzera hanno diritto a prestazioni mediche in Svizzera. Queste ultime devono essere fornite alle stesse condizioni come per le persone domiciliate in Svizzera. Tra queste prestazioni mediche figura anche il trapianto di organi.
Sono equiparati alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi anche i cittadini di Stati terzi autorizzati a esercitare un’attività lucrativa come frontalieri. Conformemente all’articolo 25 della legge sugli stranieri (RS 142.20), ciò vale tuttavia unicamente per le persone che beneficiano di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, risiedono da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera e lavorano in Svizzera entro la zona di frontiera.
Questa equiparazione si applica anche ai familiari senza attività lavorativa.
Momento della richiesta ai congiunti e consenso in caso d’incapacità di
discernimento del donatore: nella pratica, gli articoli 8 e 10 della legge sui trapianti hanno generato alcune incertezze, da un lato sul momento a partire dal quale può avvenire la richiesta agli stretti congiunti in vista di un prelievo di organi da persone decedute (art. 8 della legge sui trapianti) e dall’altro sulla possibilità per i congiunti di acconsentire a provvedimenti medici preparatori prima della morte se il donatore non ha preso alcuna decisione in proposito (art. 10 della legge sui trapianti). Siccome questi aspetti assumono grande rilievo nella pratica, la legge sui trapianti va precisata: la richiesta agli stretti congiunti e il loro consenso al prelievo possono avvenire dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti che