Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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dell’organismo andate perse in seguito a un grave danno cerebrale

I provvedimenti medici preparatori sono effettuati tra il momento dell’interruzione della terapia e il momento del prelievo di organi per un trapianto. All’Inselspital di Berna, l’intervallo tra l’interruzione della terapia e il primo accertamento clinico della morte va da poche ore a un massimo di 48 ore. Se entro questo termine non è subentrata la morte, qualsiasi provvedimento di sostegno (in particolare la respirazione artificiale) è interrotto. Se invece subentra la morte, determinate funzioni come la respirazione e la circolazione nonché l’irrorazione sanguigna degli organi sono mantenute artificialmente fino al momento del prelievo degli organi.

I provvedimenti medici preparatori sono determinanti in particolare nella fase tra il primo accertamento clinico della morte e la conferma della morte, dal momento che la morte comporta gravi disturbi fisiologici e strutturali (disturbi della circolazione cardiaca, della respirazione, della regolazione della temperatura o del bilancio ormonale combinati a reazioni infiammatorie).

Per poter effettuare questi provvedimenti, bisogna quindi valutare se sussiste un consenso a tali provvedimenti nonché al prelievo di organi già al momento dell’interruzione della terapia.

2.3.2 Modifica dell’articolo 8

2.3.2.1 Situazione iniziale e problematica

Agli articoli 8-11, la legge sui trapianti disciplina il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute. Secondo l’articolo 8 della legge sui trapianti, in Svizzera si applica il modello del consenso in senso lato. Nella sequenza dei capoversi di questa disposizione è stabilita la procedura da seguire per determinare la volontà del paziente o la volontà dei congiunti. Di norma non esiste un consenso o un rifiuto documentato del paziente alla donazione. Ai capoversi 2 e 3, la procedura è disciplinata come segue: in mancanza del consenso o del rifiuto documentato della persona deceduta, si chiede ai suoi stretti congiunti se siano a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione (cpv. 2). Se gli stretti congiunti non sono a conoscenza di una siffatta dichiarazione, il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al loro consenso. Nel prendere la decisione essi sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta (cpv. 3).

In entrambi i casi, agli stretti congiunti deve essere rivolta una richiesta. La legge sui trapianti non disciplina però espressamente il momento di tale richiesta. Nella pratica sono emerse incertezze sul fatto che la richiesta ai congiunti debba avvenire solo dopo che la persona sia effettivamente deceduta o se possa essere rivolta già prima. Queste incertezze sono dovute al testo dell’articolo 8 della legge sui trapianti, che definisce il donatore «persona deceduta», partendo quindi apparentemente dal presupposto che la richiesta possa essere rivolta solo dopo l’accertamento della morte.