Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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tengono in vita il paziente (art. 8 della legge sui trapianti). In caso d’incapacità di discernimento del donatore possono essere adottati provvedimenti medici preparatori se sono soddisfatte cumulativamente tre condizioni: in primo luogo i provvedimenti medici preparatori devono essere indispensabili per la riuscita del prelievo di organi e il successivo trapianto; in secondo luogo i provvedimenti medici preparatori devono esporre il donatore soltanto a rischi e incomodi minimi; e in terzo luogo deve sussistere il consenso del rappresentante legale, della persona di fiducia o degli stretti congiunti.

Sicurezza finanziaria dei donatori viventi: con l’articolo 14, il Parlamento ha inserito nella legge sui trapianti una disposizione volta a garantire che il donatore vivente non debba farsi carico degli oneri finanziari della donazione. Pur avendo permesso di attuare la volontà del legislatore, nella pratica la disposizione ha generato varie incertezze, a cui s’intende porre rimedio nell’ambito della presente revisione. Nella legge sui trapianti è quindi precisato che la perdita di guadagno del donatore vivente va risarcita in ogni caso. Sarà così posto un termine alla prassi eterogenea sviluppatasi in quest’ambito. In caso di donazione di organi, il donatore vivente è sottoposto a controlli successivi dello stato di salute lungo l’intero arco di vita. In relazione all’assistenza posttrapianto possono quindi insorgere costi molto tempo dopo il prelievo e quasi inevitabilmente l’assunzione di questi costi comporta problemi e disagi supplementari. Per far fronte a questi problemi, gli assicuratori sono tenuti ad assumersi questi costi versando una somma forfettaria unica alla Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per l’assistenza ai donatori viventi di organi1). La Confederazione partecipa alle spese di tenuta del registro della Fondazione.

Abrogazione della definizione di espianti standardizzati: Gli espianti standardizzati

sono prodotti fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana, che possono essere standardizzati o il cui processo di fabbricazione può essere standardizzato. La definizione di «espianti standardizzati» è abrogata e disciplinata a livello di ordinanza, conformemente all’ordinamento generale delle competenze.

Adeguamento delle disposizioni penali: le disposizioni della parte generale del Codice penale (PG-CP) sono applicabili anche ai reati previsti da altre leggi federali, a meno che tali leggi non contengano disposizioni in materia (art. 333 cpv. 1 CP). In seguito alla revisione della PG-CP del 2002, la misura della pena è quindi adeguata conformemente alle regole di conversione di cui all’articolo 333 capoversi 2-5 CP. Le norme si basano sul principio che nella conversione in nuovi generi di pena (multa, pena pecuniaria, pena detentiva) non devono essere modificati né i generi di reato (crimine, delitto, contravvenzione) né i limiti di pena massimi e minimi per la fattispecie corrispondente.

Abrogazione delle disposizioni transitorie: le disposizioni transitorie della legge sui trapianti non più rilevanti sono soppresse senza sostituzione.

1 Non esiste alcuna traduzione italiana ufficiale di questa fondazione