Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 119a capoversi 1 e 2 Cost.47, che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di regolamentazione della medicina dei trapianti.
4.2 Delega di competenze legislative
Le competenze di regolamentazione delegate al Consiglio federale riguardano regolamentazioni i cui dettagli supererebbero ampiamente il grado di concretizzazione di una legge. I poteri legislativi si limitano a oggetti ben definiti e sono sufficientemente concreti a livello di contenuto, scopo e portata. La delega di poteri legislativi rispetta il principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente definita dal profilo costituzionale.
In particolare, il Consiglio federale ha la competenza di regolamentare i dettagli relativi ai costi dei controlli successivi dello stato di salute dei donatori viventi (art. 14a e disposizione transitoria).
4.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non comporta né nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi né nuove spese ricorrenti superiori ai due milioni di franchi.
47 RS 101