Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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all’assicurazione malattie nel Paese in cui svolgono un’attività lavorativa. Il diritto di opzione consente tuttavia in particolare ai frontalieri domiciliati in Germania, Francia, Austria e Italia un esonero dall’obbligo dell’assicurazione malattie in Svizzera19. L’UFSP non dispone di dati che mostrino quanti frontalieri stranieri si sono avvalsi del diritto di opzione l’anno scorso. In relazione alle ripercussioni della modifica della legge assume rilievo il numero supplementare di persone non domiciliate in Svizzera equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi. Queste persone non domiciliate in Svizzera devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Un indicatore rappresentativo per stimare le ripercussioni della presente modifica della legge sui trapianti è quindi in particolare il numero di persone assicurate in Svizzera e non domiciliate in Svizzera.

In base ai premi approvati dall’UFSP per il 2010 (persone non domiciliate in Svizzera assicurate in Svizzera a fine 2009), le modifiche dell’articolo 17 della legge sui trapianti comportano un incremento di sole circa 28 660 persone equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi.

Le persone equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi devono anche essere iscritte nella lista d’attesa. Alla fine del 2009 nella lista d’attesa figuravano 942 persone, il che corrisponde approssimativamente a una persona nella lista d’attesa ogni 8 000 abitanti della Svizzera. Con un incremento di circa 28 660 persone equiparate nell’allocazione di organi sono quindi prevedibili complessivamente circa tre o quattro persone in più nella lista d’attesa.

2.1.4 Conclusione

Il rispetto delle prescrizioni dell’UE concernenti il coordinamento delle assicurazioni sociali e l’estensione della cerchia di persone ai frontalieri secondo la legge sugli stranieri permettono di includere la cerchia di persone che secondo la mozione Maury Pasquier devono essere equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi. In base alle cifre attuali sulle persone assicurate non domiciliate in Svizzera è presumibile che le modifiche degli articoli 17 e 21 della legge sui trapianti comporteranno solo un leggero incremento delle persone iscritte nella lista d’attesa.

2.2 Articolo 3

La definizione dell’espressione «espianti standardizzati» all’articolo 3 lettera d della legge sui trapianti, formulata in termini molto generali, è abrogata e disciplinata a livello di ordinanza in virtù dell’ordinamento generale delle competenze (art. 182 cpv. 2 Cost.20 in combinato disposto con l’art. 50 cpv. 2 della legge sui trapianti).

Nell’applicazione è emerso che questa definizione è poco adatta alla pratica e solleva regolarmente problemi di delimitazione. Dall’entrata in vigore della legge

19 Avis de droit sur l’allocation d’organes à des personnes non domiciliées en Suisse au regard de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Professeur Olivier Guillot, Docteur en droit Mélanie Mader, Institut de droit de la santé, Neuchâtel, 2011 – consultabile (in francese) all’indirizzo www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739/index.html?lang=it.

20 RS 101