Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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A prima vista, i costi per l’assistenza posttrapianto sembrano elevati. Il quadro cambia se si paragonano questi costi ai risparmi e al valore aggiunto risultanti da un trapianto di rene. Proiettando varie stime internazionali pubblicate di recente sul sistema sanitario svizzero, solo i 988 donatori di rene degli ultimi dieci anni hanno fatto risparmiare al sistema sanitario svizzero costi diretti pari a circa 74-94 milioni di dollari US (confronto tra i costi del trapianto e la dialisi risparmiata) e prodotto un valore aggiunto sociale di 267-494 milioni di dollari US (QALY, compresa l’efficienza economica delle persone guarite)45.

3.1.2 Per i Cantoni e per i Comuni

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo gli articoli 69 e 70 della legge sui trapianti sono di competenza dei Cantoni (art. 71 della legge sui trapianti). Gli adeguamenti di questi articoli al CP riveduto non avranno tuttavia ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per i Cantoni. Siccome per il resto l’esecuzione della legge sui trapianti spetta in primo luogo alla Confederazione, anche in relazione alle ulteriori modifiche non sono prevedibili ripercussioni per i Cantoni.

Le modifiche della legge sui trapianti non avranno ripercussioni neanche per i Comuni.

3.1.3 Per gli assicuratori

Il progetto avrà delle ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni invalidità e militare, dato che in futuro questi due rami assicurativi dovranno risarcire ai donatori viventi l’intera perdita di guadagno (art. 14 cpv. 2 lett. b).

I donatori di organi viventi devono sottoporsi a controlli successivi dello stato di salute durante l’intero arco di vita. Per gli assicuratori, l’introduzione di una somma forfettaria unica per le spese mediche di assistenza posttrapianto (art. 14a) comporta in particolare uno spostamento del momento del pagamento, poiché i costi per l’intera assistenza posttrapianto del donatore saranno pagati in una volta sola e non saranno più distribuiti sull’arco di più anni come oggi.

All’articolo 14a capoverso 3, gli assicuratori sono inoltre tenuti ad assumersi la metà dei costi delle prestazioni della Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per l’assistenza ai donatori viventi di organi).

Oltre alle spese mediche, la somma forfettaria per gli assicuratori comprende anche una quota delle spese di tenuta del registro. Ogni anno, agli assicuratori saranno addossate spese di tenuta del registro pari a circa 78 franchi per persona assistita iscritta. Partendo da una speranza di vita media di 35 anni dopo la donazione, i costi per persona iscritta ammontano a circa 2730 franchi. Ogni anno sono iscritti nel registro circa 100 donatori viventi. Per questi 100 donatori, la tenuta del registro fino al termine della vita costerà agli assicuratori complessivamente circa 277 000 franchi

45 Christen, Markus, Neuhaus Bühler, Rachel, Stump Wendt, Brigitte, 2010, Warum eine Pauschale Entschädigung für Lebendorganspender fair ist, in: Bioethica Forum 2010, vol. 2, n. 2, pag. 50-55