Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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Per le donazioni da vivente prima dell’entrata in vigore della presente revisione parziale, per la tenuta del registro gli assicuratori devono assumersi una somma forfettaria pro rata temporis. In altre parole, per queste persone la somma forfettaria va calcolata tenendo conto unicamente dei costi generati in futuro per la tenuta del registro. Partendo da una durata di ulteriore assistenza posttrapianto media di 25 anni, la quota dei costi del registro a carico degli assicuratori ammonta a 1960 franchi per persona. Per l’insieme dei donatori viventi prima dell’entrata in vigore della presente revisione parziale della legge sui trapianti, la quota delle spese di tenuta del registro a carico degli assicuratori ammonta quindi complessivamente a 3,4 milioni di franchi. In caso di scadenza di queste spese entro due anni dall’entrata in vigore della presente revisione parziale, per due anni gli assicuratori dovranno assumersi spese supplementari stimate a 1,7 milioni di franchi all’anno. I dati esatti sull’importo della somma forfettaria per la tenuta del registro dei donatori viventi prima dell’entrata in vigore della presente revisione parziale nonché la loro scadenza saranno concretizzati in una disposizione transitoria nell’ordinanza sui trapianti.

Per il momento questi calcoli rappresentano unicamente stime a grandi linee, che si basano esclusivamente sui dati del registro dei donatori viventi. I dati sul calcolo e sull’importo delle somme forfettarie saranno concretizzati in vista del messaggio sottoposto alle Camere federali.

3.2 Ripercussioni per l’informatica

Cfr. 3.1.1.

3.3 Ripercussioni per l’economia

A causa dell’estensione della cerchia di persone di cui all’articolo 17 della legge sui trapianti, dopo l’entrata in vigore della revisione parziale vi saranno presumibilmente tre o quattro persone in più nella lista d’attesa per l’attribuzione di organi (cfr. 2.1.3.2).

3.4 Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein

La modifica dell’articolo 17 della legge sui trapianti riguarda il Liechtenstein dal momento che è membro dell’AELS. Queste modifiche non sono però rilevanti per il Liechtenstein poiché il 1° marzo 2010 ha stipulato con la Svizzera un accordo46 relativo all’attribuzione di organi per il trapianto, applicato temporaneamente dal 1° aprile 2010. Questo accordo prevede che le persone domiciliate in Liechtenstein siano equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’iscrizione nella lista d’attesa (art. 1) e nell’attribuzione di organi (art. 2). L’accordo annulla il criterio del domicilio per tutte le persone domiciliate in Liechtenstein, seguendo la stessa logica su cui si fonda il diritto dei frontalieri all’accesso alle prestazioni in caso di malattia nel Paese di lavoro.

46 RS 0.810.215.14