Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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seguito mostrano che in ambito medico il requisito di agire unicamente nell’interesse oggettivo della persona incapace di discernimento non vale in termini assoluti:
- articolo 55 della legge sugli agenti terapeutici29 (sperimentazioni cliniche
effettuate su persone minorenni, interdette o incapaci di discernimento);
- articolo 10 capoverso 2 della LEGU30 (esami genetici su persone incapaci di
discernimento);
- articolo 13 della legge sui trapianti (protezione delle persone incapaci di
discernimento o minorenni);
- articolo 7 della legge sulle sterilizzazioni31 (sterilizzazione di persone
permanentemente incapaci di discernimento);
- articolo 23 del progetto di legge sulla ricerca umana32 (progetti di ricerca con
adulti incapaci di discernimento).
Progetto di legge federale concernente la ricerca sull’essere umano: dal progetto
di legge federale concernente la ricerca sull’essere umano possono essere ricavati alcuni aspetti relativi al consenso a provvedimenti medici non corrispondenti al benessere oggettivo delle persone incapaci di discernimento. Il progetto mostra che il benessere oggettivo delle persone incapaci di discernimento non è sempre l’unico criterio determinante. L’articolo 23 capoverso 2 del progetto di legge permette infatti di svolgere un progetto di ricerca con una persona incapace di discernimento senza beneficio diretto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- sussiste un consenso documentato e rilasciato dalla persona interessata quando
era capace di discernimento;
- in assenza di un consenso documentato, il rappresentante legale, una persona di
fiducia designata o gli stretti congiunti vi hanno acconsentito per iscritto dopo essere stati sufficientemente informati;
- la persona interessata non rifiuta in modo palese, con affermazioni o
comportamenti, l’attività di ricerca;
- il progetto comporta rischi e incomodi minimi;
- è atteso un beneficio per persone con la stessa malattia o lo stesso disturbo
oppure nello stesso stato di salute.
Queste condizioni possono essere applicate anche alla situazione del potenziale donatore incapace di discernimento. Secondo gli autori della perizia possono quindi essere adottati provvedimenti medici preparatori anche se la volontà presunta del donatore non è nota se sono soddisfatte cumulativamente quattro condizioni:
- in primo luogo i provvedimenti medici preparatori devono essere indispensabili
per la riuscita del prelievo di organi e il successivo trapianto;
- in secondo luogo i provvedimenti medici preparatori devono esporre il donatore
soltanto a rischi e incomodi minimi;
- in terzo luogo deve sussistere il consenso del rappresentante legale, della
persona di fiducia o degli stretti congiunti;
- in quarto luogo deve risultarne un beneficio per persone gravemente malate e in
attesa di un organo.
Secondo gli autori della perizia, la prima condizione, che chiede che i provvedimenti medici preparatori siano necessari in vista di un prelievo di organi e del successivo
29 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici, RS 812.21
30 Legge federale dell’ 8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano, RS 810.12
31 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni , RS 211.111.1
32 FF 2009 7089