Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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modifiche agli articoli 17 e 21 della legge sui trapianti in base ai due regolamenti futuri. Ne scaturisce che tutte le persone che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS ma sottostanno all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera hanno il diritto di scelta del trattamento. Se queste persone si avvalgono di tale diritto di scelta hanno diritto a prestazioni mediche e quindi anche a un trapianto di organi in Svizzera. Lo stesso vale anche per i loro familiari senza attività lavorativa assicurati in Svizzera secondo la LAMal nonché per i beneficiari di rendite e i disoccupati.

Il nuovo capoverso 2bislettera a dell’articolo 17 della legge sui trapianti concretizza l’equiparazione delle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione e della Convenzione AELS alle persone domiciliate in Svizzera.

Significato per i cittadini di Stati terzi: conformemente alla mozione Maury Pasquier, nell’attribuzione di organi tutti i frontalieri affiliati a una cassa malati in Svizzera devono essere equiparati alle persone domiciliate in Svizzera. Considerando l’Accordo sulla libera circolazione e la Convenzione AELS, secondo il diritto in vigore ciò vale però solo per i cittadini dell’UE/AELS. Le persone con un’altra cittadinanza (cittadini di Stati terzi) non sono quindi equiparate alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi. La cerchia di persone va pertanto estesa alle persone di cui all’articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri (LStr) e ai loro congiunti senza attività lavorativa. In questo modo, anche i cittadini non dell’UE/AELS e i loro congiunti senza attività lavorativa sono equiparati alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi, a condizione che beneficino di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, risiedano da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera, lavorino in Svizzera entro la zona di frontiera e siano affiliati all’assicurazione svizzera in base all’articolo 3 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie17. L’equiparazione di questa cerchia di persone alle persone domiciliate in Svizzera è sancita al nuovo capoverso 2bislettera b dell’articolo 17 della legge sui trapianti.

Il nuovo capoverso 2biscomporta anche una modifica del capoverso 3 dell’articolo 17 della legge sui trapianti nonché della frase introduttiva dell’articolo 21 capoverso 1 della legge sui trapianti. Affinché la nuova cerchia di persone definita al capoverso 2bisdell’articolo 17 della legge sui trapianti sia equiparata alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi, essa deve essere trattata alla pari delle persone domiciliate in Svizzera nell’iscrizione nella lista d’attesa e nell’attribuzione di organi. Ciò richiede una precisazione della cerchia di persone al capoverso 3 dell’articolo 17 della legge sui trapianti nonché nella frase introduttiva dell’articolo 21 capoverso 1 della legge sui trapianti.

2.1.3.2 Ripercussioni della modifica della legge

Secondo la statistica dei frontalieri18 dell’Ufficio federale di statistica, alla fine del 2010 in Svizzera lavoravano 231 836 frontalieri stranieri. I frontalieri sono soggetti

16RS 142.20

17 RS 832.102

18 Secondo www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaen ger.html