Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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tali provvedimenti. Anche qui è determinante il momento in cui è decisa l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.
2.4 Donazione da vivente (articoli 14 e 14a)
2.4.1 Situazione iniziale
Con l’articolo 14, il Parlamento ha inserito nella legge sui trapianti una disposizione volta a garantire che il donatore vivente non debba addossarsi gli oneri finanziari della donazione.
Il diritto del donatore vivente derivante da questa disposizione non s’iscrive nel diritto delle assicurazioni sociali e di conseguenza gli assicuratori non forniscono alcuna prestazione di diritto delle assicurazioni sociali. Inizialmente ciò aveva suscitato una certa irritazione tra gli assicuratori sociali. Nella sua tesi, Dania Tremp34 rileva in proposito che – siccome le prestazioni dovute secondo l’articolo 14 della legge sui trapianti non s’iscrivono nel diritto delle assicurazioni sociali – gli assicuratori sociali non operano nel loro ruolo tradizionale. Aggiunge che a causa di questo nuovo ruolo gli assicuratori sociali devono al donatore prestazioni non contenute nei loro cataloghi di prestazioni (p. es. spese di viaggio). Inoltre il modello di finanziamento «duale fisso»35, adottato dalle casse malati per rimunerare le prestazioni stazionarie secondo la legge federale del 18 marzo 199436 sull’assicurazione malattie (LAMal), non è applicabile nell’ambito dell’articolo 14 della legge sui trapianti. Il competente assicuratore del ricevente deve invece addossarsi integralmente i costi dei trattamenti stazionari del donatore.
Nella pratica, la disposizione ha suscitato varie incertezze. La modifica di questa disposizione mira quindi a cercare di eliminare questi dubbi.
Malgrado l’irritazione e le incertezze, si può affermare che con l’articolo 14 si è riusciti ad attuare la volontà del legislatore di evitare al donatore di doversi addossare gli oneri finanziari della donazione. La regolamentazione all’articolo 14 della legge sui trapianti è vantaggiosa per il donatore.
2.4.2 Le modifiche in dettaglio
2.4.2.1 Articolo 14 capoverso 2 lettera b
Secondo questa disposizione, l’assicuratore che in mancanza di donazione da parte di una persona vivente dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente si assume un adeguato risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore.
Nell’ambito dell’assicurazione malattie, la perdita di guadagno è risarcita integralmente al donatore (100 per cento del salario compresi la quota della tredicesima e i contributi sociali). Nell’ambito delle assicurazioni invalidità e
34 Dania Tremp, 2010, Lebendspende in der Schweiz, insbesondere die finanzielle Absicherung des Spenders von Organen, Geweben oder Zellen, Zurigo: Helbing Lichtenhahn, pag. 137 seg.
35 Gli assicuratori e i cantoni rimunerano le prestazioni secondo una chiave di ripartizione fissata in precedenza.
36 RS 832.10