Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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Nell’ambito della revisione della PG-CP del 13 dicembre 200243, il cui obiettivo principale era di riordinare e differenziare il sistema sanzionatorio, all’articolo 333 capoversi 2-5 CP per le pene previste negli atti non adeguati in occasione di tale revisione è stata prevista una chiave di conversione. Per le disposizioni penali della legge sui trapianti è stato precisato in una nota in calce che a partire dal 1° gennaio 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere interpretati e adattati giusta la chiave di conversione dell’articolo 333 capoversi 2-6 CP nella versione del 13 dicembre 2002. Con la presente revisione parziale della legge sui trapianti la misura della pena agli articoli 69 e 70 della legge sui trapianti è adeguata nella legge sui trapianti stessa secondo le regole di conversione di cui all’articolo 333 capoversi 2-5 CP. Con questo adeguamento, l’attuale nota in calce 6 in corrispondenza del titolo del capitolo 6 è soppressa.
Queste regole di conversione partono dal principio che nella conversione in nuovi generi di pena (multa, pena pecuniaria, pena detentiva) non devono essere modificati né i generi di reato (crimine, delitto, contravvenzione) né i limiti di pena massimi e minimi per la fattispecie corrispondente. Ne risulta quando segue:
- Articolo 69: al capoverso 1 «con la detenzione o con la multa fino a 200 000
franchi» è sostituito dalla sanzione «con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria». Se l’autore ha agito per mestiere, al capoverso 2 al posto di «la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 500 000 franchi» la pena è ora «la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria». Se l’autore ha agito per negligenza, al posto di «la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 100 000 franchi» la pena è «una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere» (capoverso 3).
- Articolo 70: la pena al capoverso 1 è ora «una multa fino a 50 000 franchi», la
pena con l’arresto è quindi soppressa. Il reato commesso per negligenza è disciplinato in un nuovo capoverso 1bis, poiché per i reati commessi intenzionalmente e per negligenza con multe superiori a 10 000 franchi non dovrebbe più essere prevista la stessa pena. Chi agisce per negligenza deve ora aspettarsi una pena inferiore, e cioè una «multa fino a 20 000 franchi».
In base all’articolo 333 capoverso 6 lettera b CP, il termine di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni secondo l’articolo 70 capoverso 3 è di dieci anni. Questo termine è quindi più lungo del termine per i delitti, che secondo l’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP è di sette anni. È però inammissibile che alle contravvenzioni si applichi un termine di prescrizione più lungo che ai delitti puniti ai sensi della stessa legge: esso va quindi ridotto al livello applicabile a questi ultimi44. Per questo motivo sulla scorta dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP, per le contravvenzioni è previsto un termine di prescrizione di sette anni invece che di dieci anni.
Infine il capoverso 4, che prevede la possibilità di rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla punizione in casi di esigua gravità, è soppresso alla luce dell’articolo 52 CP. L’Ufficio federale competente esercita il controllo sul rispetto della legge sui trapianti (art. 63 segg. della legge sui trapianti). In base a questa funzione di controllo, all’Ufficio federale è attribuito un diritto di denuncia, che gli
43 Versione secondo la cifra III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
44 DTF 134 IV 328 consid. 2.1