Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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consenso o rifiuto documentato da parte sua e il paziente non può più essere interpellato in proposito.

I capoversi 2 e 3 dell’articolo 8 della legge sui trapianti vanno quindi interpretati nel senso che la domanda agli stretti congiunti se siano a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione e la richiesta del consenso dei congiunti al prelievo possano essere rivolte anche prima dell’accertamento definitivo della morte.

In merito a questa questione, l’UFSP ha tra l’altro chiesto una perizia giuridica24. Gli autori della perizia giungono alle stesse conclusioni, ma considerano opportuna una precisazione della legge per escludere qualsiasi incertezza in relazione al momento della richiesta agli stretti congiunti. Motivano le loro conclusioni segnatamente come segue:

- Sicuramente, impedire i prelievi di organi da donatori colpiti da un arresto

cardiaco irreversibile non corrisponde né alla volontà del legislatore né agli obiettivi da esso perseguiti, in particolare al fatto che vi siano a disposizione organi umani a scopi di trapianto, conformemente allo scopo della legge sui trapianti (art. 1 della legge sui trapianti). Ciò scaturisce anche dal fatto che il criterio della morte stabilito dal legislatore federale all’articolo 9 della legge sui trapianti e la corrispondente procedura di accertamento della morte (disciplinata all’art. 7 dell’ordinanza sui trapianti25 e nel suo allegato 1) consentono il prelievo di organi sia dopo un accertamento della morte per lesione cerebrale primaria che dopo un accertamento della morte in caso di arresto cardiocircolatorio permanente.

- Dal punto di vista sistematico, l’uso dell’espressione «persona deceduta»

all’articolo 8 della legge sui trapianti scaturisce semplicemente dalle esigenze di coerenza nella redazione del testo della legge. L’articolo 8 della legge sui trapianti si trova infatti nella sezione 2 del capitolo 2 della legge, intitolato «prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute». L’espressione «persona deceduta» è quindi usata unicamente per distinguere questa situazione da quella disciplinata nella sezione 3 dello stesso capitolo della legge, dedicata al «prelievo di organi, tessuti e cellule da persone viventi». Dal punto di vista logico e sistematico è quindi normale che l’articolo 8 della legge sui trapianti si riferisca genericamente alla «persona deceduta», senza che ciò debba comportare una qualsivoglia intenzione del legislatore di risolvere una questione (il momento della richiesta) non trattata all’articolo 8 della legge sui trapianti.

- L’articolo 8 della legge sui trapianti stabilisce un albero decisionale, e cioè un

ordine gerarchico da rispettare in relazione al consenso al prelievo di organi da una persona deceduta. Questa disposizione non disciplina invece la questione del momento della richiesta agli stretti congiunti. In tal senso, l’articolo 8 della legge sui trapianti non impedisce una richiesta agli stretti congiunti prima dell’accertamento della morte.

24 Olivier Guillod, Mélanie Mader, 2010, Vorbereitende medizinische Massnahmen im Hinblick auf eine Organentnahme; Rechtsgutachten zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit dem Transplantationsgesetz, Institut für Gesundheitsrecht, Neuchâtel – consultabile (in tedesco e francese) all’indirizzo www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739/index.html?lang=de.

25 Ordinanza del 16 marzo 2007 sul trapianto di organi, tessuti e cellule, RS 810.211