Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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mediche in Svizzera – e quindi anche del trapianto di organi – per le persone non domiciliate in Svizzera è stato analizzato mediante una perizia8.
Dalla perizia emerge che per definire la cerchia di persone vanno presi in considerazione l’Accordo sulla libera circolazione9 e i regolamenti n. 1408/7110 e 574/7211 dichiarati applicabili alla relazione tra la Svizzera e l’UE nell’allegato II. Gli autori della perizia giungono alla conclusione che le prescrizioni emanate dalla Svizzera per l’attribuzione di organi devono essere compatibili con l’Accordo sulla libera circolazione e di conseguenza con i regolamenti menzionati. Una discriminazione a causa del domicilio è quindi inammissibile.
In merito all’Accordo sulla libera circolazione, la perizia rileva quanto segue:
- Le persone che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71 (lavoratori, disoccupati e beneficiari di rendite) sottostanno alle prescrizioni giuridiche di un unico Stato membro, per principio quello del luogo di lavoro, anche se risiedono sul territorio di un altro Stato membro. In relazione all’assicurazione malattie, di norma i familiari senza attività lavorativa di persone che sottostanno al regolamento (CEE) n. 1408/71 sono assoggettati allo stesso sistema di assicurazione malattie del lavoratore, anche se risiedono in un altro Paese. I frontalieri, e cioè le persone che risiedono in un Stato membro dell’UE e lavorano in Svizzera nonché i loro congiunti sono quindi tenuti, per principio, ad assicurarsi contro i rischi di malattia in Svizzera. Lo stesso vale per i beneficiari di rendite secondo il diritto svizzero (AVS/AI/AINF/LPP) e i loro familiari senza attività lavorativa nonché per i beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari senza attività lavorativa.
- Il diritto a prestazioni in caso di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n.
1408/71 è disciplinato secondo il «principio dello Stato di domicilio». Le persone assicurate in Svizzera che risiedono permanentemente in un altro Stato ricevono le prestazioni in natura nello Stato di domicilio alle stesse condizioni degli assicurati di tale Stato. Normalmente, queste persone non possono farsi curare in Svizzera, dove si trova il loro assicuratore.
- Determinate persone assicurate in Svizzera che risiedono all’estero possono
tuttavia scegliere di farsi curare in Svizzera (diritto di scelta del trattamento). Per i frontalieri, l’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede una regolamentazione speciale dell’accesso alle prestazioni in caso di malattia in
8Avis de droit sur l’allocation d’organes à des personnes non domiciliées en Suisse au
regard de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Professeur Olivier Guillot,
Docteur en droit Mélanie Mader, Institut de droit de la santé, Neuchâtel, 2011 –
consultabile (in francese) all’indirizzo
www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739/index.html?lang=it.
9Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS
0.142.112.681.
10Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, RS
0.831.109.268.1.
11 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, RS 0.831.109.268.11.